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Deviazione dalle “regole della buona pratica medica”

Corte dei Conti Emilia Romagna Sent. n. 77/17 –  Deviazione dalle “regole della buona pratica medica” – La Corte dei Conti ha condannato i sanitari  al  risarcimento di un danno erariale indiretto, originato dal versamento della somma di € 39.476,36 ad un paziente dell’Ospedale di Imola, in conseguenza della definizione transattiva di una vicenda di "malpractice" sanitaria. In merito all’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento in materia di responsabilità medica si ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che riconosce sussistente il nesso eziologico non solo quando il danno è conseguenza diretta della condotta, ma anche quando sia difettata la diligenza e la perizia scientifica che abbia cagionato l’evento lesivo laddove la condotta doverosa, se fosse stata seguita in assenza di fattori alternativi, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.

FATTO E DIRITTO: Il direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale di Imola con nota n. 30662 del 28.08.2013, ha trasmesso alla Procura Regionale denuncia di danno conseguente all’esborso della somma di Euro 39.476,36= a favore dell’impresa assicuratrice dell’AUSL Imola per la definizione in via transattiva della vicenda di “malpractice” sanitaria che ha visto coinvolto il Signor G. C.. In data 4.9.2008 il predetto paziente è stato ricoverato presso l’Ospedale di Imola con diagnosi di “frattura spiroide scomposta del terzo diafisario distale della tibia estesa longitudinalmente fino alla superficie articolare contrapposta all’astragalo, nonché di una frattura scomposta del terzo distale del perone”; il giorno seguente il Signor C. è stato trattato chirurgicamente dal Dott. Be. in qualità di primo chirurgo, nonché dalla Dott.ssa M. in qualità di altro chirurgo, con il seguente intervento: “con chiodo fascicolato 5 code 36 mm … valutata sufficiente la riduzione della frattura del malleolo peroneale non si procede alla stabilizzazione”; che alla visita dell’8.10.2008 effettuata dal Dott. G. è stato rimosso il gesso e prescritto un controllo a 30 giorni a seguito di “carico parziale con bastoni”; nel mese di dicembre 2008 il paziente ha formulato richiesta di risarcimento danni “lamentando di aver continuato ad avvertire dolore dopo l’intervento, di aver informato di ciò i sanitari alle visite di controllo e, quindi, di essere stato costretto a rivolgersi ad un’altra struttura ospedaliera”. Il giudizio concerne quindi la richiesta del risarcimento di un danno erariale indiretto, originato dal versamento della somma di € 39.476,36 ad un paziente dell’Ospedale di Imola, in conseguenza della definizione transattiva di una vicenda di "malpractice" sanitaria. La CTU medico – legale depositata in giudizio avrebbe evidenziato la deviazione delle “regole della buona pratica medica” da parte dei sanitari dell’Ospedale di Imola, così come peraltro anticipato nelle relazioni “riservate” predisposte dal servizio di medicina legale interno della stessa AUSL Imola; dagli atti acquisiti nell’istruttoria preprocessuale emergerebbe “un chiaro giudizio di difformità rispetto alle regole di buona pratica clinica dei comportamenti tenuti dai sanitari convenuti nelle diverse fasi della vicenda clinica descritta … rilevanti ai fini dell’affermazione della gravità della colpa”. In merito all’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento in materia di responsabilità medica si ritiene condivisibile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU., n. 576/2008; Sez. III, n. 16123/2010, richiamato da Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 382/2014), che riconosce sussistente il nesso eziologico non solo quando il danno è conseguenza diretta della condotta, ma anche quando sia difettata la diligenza e la perizia scientifica che abbia cagionato l’evento lesivo laddove la condotta doverosa, se fosse stata seguita in assenza di fattori alternativi, avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso. Per quanto attiene l’accertamento del nesso di causalità tra la condotta del sanitario e l’evento dannoso, la valutazione del materiale probatorio raccolto porta a ritenere che tale nesso sussista nel caso in esame. Dalle risultanze della consulenza medico-legale, emerge la dimostrazione di un rapporto di consequenzialità necessaria tra l’intervento eseguito dal convenuto e il peggioramento delle condizioni di salute della paziente. Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di poter affermare la responsabilità dei convenuti nella causazione dell’evento dannoso per l’ente pubblico).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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