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Diniego di riconoscimento di titoli. Consiglio di Stato

Consiglio di StatoDiniego di riconoscimento di titoli –  Il Consiglio di Stato ha affermato che è innegabile che le esigenze di tutela della salute certamente costituiscono la intrinseca ratio delle disposizioni comunitarie, che subordinano il riconoscimento dei titoli di formazione delle professioni sanitarie alla presenza di specifici requisiti di conformità. Sentenza n. 4272/15

FATTO: A seguito di corrispondente domanda presentata in data 14.11.2012 da C. Claudio Jr C., in possesso di cittadinanza sia italiana sia rumena (per parte di madre), il Ministero della Salute, Direzione Professioni sanitarie, con provvedimento 5.6.2013 n.27105 a firma del Direttore generale, previo preaviso di diniego del 26.3.2013, negava il riconoscimento del titolo di “doctor medic- in domeniul stomatologie- specializarea in stomatologie”, serie A1 N.0002282, conseguito dall’interessato il 28.9.2007 in Romania presso l’Università Titu Maiurescu di Bucarest. Avverso tale diniego l’interessato proponeva ricorso al TAR Lazio ( RG n. 8301/2013), chiedendone l’annullamento,previa sospensione, con cinque articolati motivi di ricorso. Con ordinanza cautelare n.3956/2013 il TAR Lazio sospendeva gli effetti del diniego 5.6.2013 ai fini del riesame, fissando la trattazione della causa nel merito all’udienza del 26.3.2014. Il ministero Salute, quindi, in ottemperanza all’ordinanza cautelare, con nuovo provvedimento del Direttore generale della Dir.ne Professioni sanitarie 2.12.2013 n.53698, ritenendo i motivi di ricorso non determinanti per una diversa conclusione del procedimento, ha confermato il diniego di riconoscimento del titolo. Avverso tale nuovo diniego l’interessato ha proposto articolati motivi aggiunti, chiedendo al TAR sia di annullare il provvedimento sia (in caso di accoglimento del ricorso) di disporre ogni misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato. Con sentenza n.8274/2014 il TAR Lazio, dichiarato improcedibile l’atto introduttivo del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ha respinto i motivi aggiunti proposti avverso il diniego adottato il 2.12.2013 dal Direttore Generale Professioni Sanitarie, spese compensate. Avverso la sentenza TAR l’interessato ha proposto appello.

DIRITTO: Nel caso di specie non risulta applicabile il regime dei diritti acquisiti previsto dalla Direttiva CE all’art. 23 per il riconoscimento dei titoli di formazione in medicina con accesso anche all’attività di dentista, né quello previsto all’art.37 specifico per i dentisti in possesso di titolo di formazione il cui corso di studi fosse iniziato in Romania prima del 1.10.2003.Infatti, premesso che (come afferma la sentenza TAR) la normativa subordina la salvezza dei diritti acquisiti alla circostanza che l’interessato sia in possesso almeno di un titolo di formazione conseguito in conformità all’ordinamento interno, nel caso di specie appare evidente che non è questo il caso del titolo di formazione di base di medico chirurgo, conseguito dall’appellante il 28.9.2007 con diploma serie A1 n.76, in cinque anni anziché nei sei anni di durata legale ( come prescritto dalla normativa nazionale rumena per i titoli di formazione di base di medico).Il Collegio rileva che “in conseguenza, pur se il titolo di formazione in possesso dell’appellante è valido in Romania per l’esercizio della attività di dentista, tuttavia nel nostro ordinamento il Ministero della Salute non è per questo tenuto a procedere al riconoscimento né ai sensi dell’art.10 seguenti né ai sensi dell’art. 37 della Direttiva 2005/36/CE, considerato che il titolo in questione non corrisponde per durata e contenuti al titolo di medico indicato per la Romania nell’Allegato V, punto 5.1.1. della citata Direttiva , che gode dei benefici previsti dalla Direttiva medesima”. Il Consiglio di Stato ha affermato quindi che è innegabile che le esigenze di tutela della salute certamente costituiscono la intrinseca ratio delle disposizioni comunitarie, che subordinano il riconoscimento dei titoli di formazione delle professioni sanitarie alla presenza di specifici requisiti di conformità. Quanto poi, in particolare, alla dedotta necessità che lo Stato ospitante, comunque, non ostacoli la libera circolazione dei cittadini comunitari, opponendo ragioni di salute pubblica, va aggiunto che, alla luce di quanto finora esposto, nel caso all’esame non si configura la violazione dell’invocato principio: basti considerare che, premesso che il titolo in controversia non è conforme ai requisiti richiesti dall’art.24 Direttiva 2005/36/CE, per lo Stato ospitante il diniego impugnato non solo risponde a motivi di interesse pubblico, ma costituisce l’unico tipo di provvedimento congruo ed idoneo a raggiungere lo scopo).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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