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Diploma di massiofisioterapista non equivale alla laurea in fisioterapia

Tar Sicilia Sentenza n. 423/16 – Il diploma di massiofisioterapista non equivale alla laurea in fisioterapia – Il Collegio rileva che il diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale conseguito dalla ricorrente il 17 luglio 2007 non possa considerarsi automaticamente equivalente al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria) – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario.

FATTO E DIRITTO: S. B. S. propone ricorso contro l’Università degli Studi di Catania per l’annullamento previa sospensiva del provvedimento prot. 146714/u-z del 20 novembre 2015 con cui l’Università degli Studi di Catania ha rigettato l’istanza di iscrizione della ricorrente al corso di laurea in Fisioterapia; il  ricorrente, in particolare, afferma l’illegittimità di tale diniego, sostenendo, sostanzialmente, l’equipollenza del citato titolo di massofisioterapista triennale – conseguito ai sensi della legge n. 403/1971, del d.P.R. n. 1406/1968 e del d.m.n. 105/1997 – rispetto al diploma di laurea in fisioterapia. Il Tar Sicilia ha sancito che il ricorso è infondato conformemente a quanto già affermato da questa stessa Sezione in taluni giudizi pressoché identici al presente (in tal senso, sentenza breve n. 2999/2015), rilevando il Collegio come il “diploma di massaggiatore massofisioterapista triennale” conseguito dalla ricorrente il 17 luglio 2007 non possa considerarsi automaticamente equivalente (come, invece, costei vorrebbe) al diploma universitario di laurea in fisioterapia, atteso il disposto dell’art. 4, comma 1, della l. n. 42/1999 che – nel dettare una specifica disciplina transitoria sulla validità dei titoli formativi acquisti (al di fuori di strutture universitarie) in base alla normativa precedente alla riforma attuativa dell’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria (c.d. seconda riforma sanitaria) – espressamente stabilisce come soltanto i diplomi ed attestati conseguiti anteriormente a detta riforma debbano essere riconosciuti dall’Università ai fini della “riconversione creditizia”, con conseguimento, per l’effetto, del relativo diploma triennale universitario (c.d. laurea breve). Ciò non toglie che viene fatta salva la facoltà della ricorrente di avanzare all’Ateneo un’istanza di valutazione del diploma di massiofisioterapista che – seppur privo di una utilità professionale ed abilitativa pari al titolo universitario – potrebbe, comunque, essere in sé valutato ai fini del suo conseguimento, con conseguente abbreviazione del relativo percorso di studi a ciò finalizzato.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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