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Dirigenza medica – Eventuale diritto al compenso per lavoro straordinario

Cassazione Civile  – Dirigenza medica – Eventuale diritto al compenso per lavoro straordinario –  In tema di dirigenza sanitaria, il principio, sancito dall’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il conseguimento dell’obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all’intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Sentenza n. 21010/15

FATTO: I dottori M. e S., dirigenti medici dipendenti della ASL RM/A, azionavano in giudizio innanzi al tribunale capitolino il loro diritto a percepire somme a titolo di lavoro straordinario feriale, notturno e festivo per il servizio da loro prestato relativamente al periodo giugno 1998- giugno 2001. Il Tribunale giudicava infondate le pretese dei ricorrenti per inapplicabilità della disciplina del lavoro straordinario ai dirigenti medici, poiché con l’entrata in vigore del nuovo CCNL non era fissato per il dirigente un orario massimo, essendo per converso previsto un regime di flessibilità oraria ai fini della realizzazione dell’obiettivo di risultato affidato al dirigente medico, ed essendo limitate al servizio di guardia medica, pacificamente non ricorrente nella specie, il compenso per straordinario.

DIRITTO: Il principio generale in materia di orario dei dirigenti medici è che nei confronti dei lavoratori con qualifica dirigenziale, che sono esclusi dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, un diritto a compenso per lavoro straordinario può sorgere o nel caso in cui la normativa collettiva (o la prassi aziendale o il contratto individuale) delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, allorquando non sussista tale delimitazione, nel caso in cui la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. Nel caso di specie, esclusa la seconda evenienza, estranea al tema controverso, si rileva che il CCNL per l’area della dirigenza medica e veterinaria determina l’orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali, ma dispone che la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.Può dunque affermarsi che, in tema di dirigenza sanitaria, il principio, sancito dall’art. 65 del c.c.n.l. 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, secondo il quale la corresponsione di una retribuzione di risultato compensativa anche dell’eventuale superamento dell’orario lavorativo per il conseguimento dell’obbiettivo assegnato esclude il diritto al compenso per lavoro straordinario, si applica anche al personale dirigente di struttura in posizione non apicale, rispondendo ad esigenze comuni all’intera dirigenza e ad una lettura sistematica delle norme contrattuali, che, ove hanno inteso riconoscere (come per l’attività connessa alle guardie mediche) una compensazione delle ore straordinarie per i medici-dirigenti, lo hanno specificamente previsto. Ne consegue che non è possibile distinguere tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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