Diritto del paziente al consenso informato

Cassazione Civile Sentenza n. 8035/16 – Diritto del paziente al consenso informato – Il medico ha il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonchè delle implicazioni verificabili. L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisisca il consenso dal paziente con modalità improprie.

FATTO: Con sentenza del 5/6/2012 la Corte d’Appello di Roma ha respinto i gravami interposti dal sig. I.A., in via principale, e dalla Provincia Italiana delle Suore Mercediarie, in via incidentale, in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 5576 del 2006, di accoglimento della domanda nei confronti di quest’ultima dal primo proposta, e di rigetto viceversa della domanda dal medesimo spiegata nei confronti dei sigg.ri P.B., C.D. e G.C. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro dai medesimi effettuato in data 3/8/1995 presso la Casa di cura Nostra Signora —–.

DIRITTO: L’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente. Il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana: art. 32 Cost. , comma 2).Il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del (diverso diritto fondamentale alla salute ( art. 32 Cost. , comma 1). In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quand’anche sia nell’interesse del paziente, l’obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale, al di fuori dei casi in cui esso sia per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, l’intervento del medico è sicuramente illecito, quand’anche effettuato nell’interesse del paziente. Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi. A tale stregua, l’informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, dei rischi di un esito negativo dell’intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, ma anche di un possibile esito di mera "inalterazione" delle medesime (e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il medico- specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente. Il medico ha dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonchè delle implicazioni verificabili . Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisisca il consenso dal paziente con modalità improprie. Si è da questa Corte ritenuto ad esempio inidoneo un consenso acquisito mediante la sottoposizione al paziente, perchè lo sottoscriva, di un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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