Sulla Gazzetta Ufficiale n.94 del 23-4-2015 é stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 recante “Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità” che permette la stabilizzazione di lavoratori precari del Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 1 (Ambito di applicazione) stabilisce che il decreto disciplina le procedure concorsuali riservate per l’assunzione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, e prevede specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca. Le procedure concorsuali sono riservate al personale del comparto sanità e a quello appartenente all’area della dirigenza medica e del ruolo sanitario. L’art. 2 (Procedure concorsuali riservate) prevede che gli Enti, entro il 31 dicembre 2018, possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale di cui all’art. 1. Nel rispetto del principio dell’adeguato accesso dall’esterno e previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis del D.Lgs. 165/01 i concorsi sono riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura. L’art. 3 (Limiti per l’attuazione delle procedure concorsuali) dispone che le procedure concorsuali sono avviate, fermi restando gli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale previsti dalla legislazione vigente, a valere sulle risorse finanziarie assunzionali relative agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, anche complessivamente considerate, nel rispetto della programmazione del fabbisogno, nonché, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nel limite massimo complessivo del 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all’art. 35, comma 3-bis , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o in maniera complementare purché nel limite della predetta percentuale. L’avvio delle predette procedure tiene altresì conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,n. 311, in materia di blocco automatico del turn over, nonché, per le regioni soggette ai piani di rientro, dei differenti regimi e vincoli assunzionali previsti dai piani medesimi. Per le Regioni soggette a piano di rientro dal deficit sanitario resta fermo quanto previsto dall’art. 4-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili, in ambito regionale, per assunzioni nel quadriennio 2015-2018 a valere sulle predette risorse. L’art. 4 (Proroga dei contratti a tempo determinato) prevede che gli Enti in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti indicati nella programmazione triennale, possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato del personale interessato ai nuovi bandi di concorso sino all’espletamento delle procedure concorsuali stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. L’art. 5 (Lavori socialmente utili e di pubblica utilità) dispone che gli Enti che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, procedono all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità. Infine l’art. 6 (Personale dedicato alla ricerca e personale medico in servizio presso i servizi di emergenza e urgenza delle Aziende sanitarie) stabilisce che alle procedure concorsuali riservate disciplinate dal DPCM è ammesso a partecipare il personale dedicato alla ricerca in sanità, in possesso dei requisiti previsti dall’ordinamento vigente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il personale medico con almeno cinque anni di prestazione continuativa antecedenti alla scadenza del bando, fatti salvi i periodi di interruzione previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, presso i servizi di emergenza e urgenza degli Enti, è ammesso a partecipare ai concorsi di cui al presente decreto, ancorché non in possesso del diploma di specializzazione in medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
Autore: Redazione FNOMCeO