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Domanda per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Austria

Tar Lazio Sentenza n. 9800/16Domanda volta al riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Austria –  Il Tar Lazio ha affermato che va contestata la posizione del Ministero della Salute secondo cui la direttiva comunitaria 2005/36/CE non consente che si possano effettuare contemporaneamente più corsi di formazione, ancorché sia previsto dalla normativa nazionale interna dell’Austria. Il diniego espresso dal Ministero della Salute si pone in aperto contrasto con il principio di riconoscimento automatico dei titoli di medico specialista di cui all’art. 21 della direttiva 2005/36/CE. Il Ministero aveva espresso perplessità ed aveva opposto poi il diniego per la circostanza che nel caso in esame parte ricorrente avrebbe conseguito i titoli professionali di medico e di odontoiatra con sovrapposizione dei due corsi di studio. Rimane, pertanto, del tutto ininfluente la circostanza che al contrario che in Italia l’interessato ha potuto sovrapporre i due corsi di studio, evitando così di ripetere gli esami comuni ai due corsi, secondo le regole previste dall’ordinamento universitario austriaco, posto che ciò che rileva ai fini del riconoscimento, in particolare del titolo di medico è che lo stesso sia stato riconosciuto come soddisfacente nei requisiti minimi previsti dalla Direttiva CE sul riconoscimento degli stessi e che implica che il ricorrente abbia seguito un cursus studiorum tale a far sì che l’Ordine dei Medici Austriaco abbia potuto rilasciare la relativa certificazione.

FATTO E DIRITTO: H.P. propone ricorso contro il Ministero della Salute per l’annullamento della nota del Ministero della Salute Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN Ufficio VII del 27 maggio 2015 prot. n. 27250 con cui è stata rigettata la domanda del ricorrente volta al riconoscimento del proprio titolo di medico chirurgo conseguito in Austria.

Il Ministero ha espresso perplessità ed ha opposto poi il diniego per la circostanza che nel caso in esame parte ricorrente avrebbe conseguito i titoli professionali di medico e di odontoiatra con sovrapposizione dei due corsi di studio, sicché avrebbe conseguito i due diplomi in soli sette anni anziché gli undici previsti in Italia. Con ricorso notificato al Ministero della Salute in data 7 settembre 2015 e depositato il successivo 7 settembre, il ricorrente espone che in quanto cittadino altoatesino per ragioni di vicinanza ha frequentato dal mese di settembre 2004 il corso di odontoiatria presso l’Università di Innsbruck in Austria per la durata di 12 semestri e nel marzo 2006 si iscriveva anche al corso di medicina anch’esso della durata di 12 semestri, essendogli ciò consentito dall’ordinamento universitario di quella nazione. Rappresenta ancora che nel mese di gennaio 2013 concludeva il corso di studi in odontoiatria e con attestato del 27 febbraio 2013 l’Ordine austriaco degli Odontoiatri attestava che il titolo conseguito dal ricorrente soddisfa i requisiti minimi di cui all’art. 34 della Direttiva CE 2005/36/CE.

Per l’effetto l’interessato inoltrava apposita domanda del 26 marzo 2013 al Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento del titolo accademico e la domanda era accolta con decreto del Ministero del 20 maggio 2013. Nel frattempo egli proseguiva anche il corso di studi in medicina e lo concludeva nel mese di agosto 2014 conseguendo anche il titolo di medico chirurgo che l’Ordine dei medici austriaco attestava in data 18 settembre 2014 come titolo atto a soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 24 della Direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza in data 16 ottobre 2014 l’interessato chiedeva al Ministero della Salute il riconoscimento del titolo di medico, allegando l’attestato.

Con nota del 4 dicembre 2014 il Ministero della Salute chiedeva all’Ordine Austriaco dei Medici chiarimenti esprimendo perplessità circa la possibilità di riconoscimento automatico del titolo in Italia e questi pervenivano con nota del 19 marzo 2015 che confermava la correttezza del percorso di studi del ricorrente svoltosi per quel che riguarda la Facoltà di medicina presso l’Università di Innsbruck dal 21 marzo 2006 al 20 agosto 2014 e per quel che riguarda odontoiatria dal 7 settembre 2004 all’8 gennaio 2013. La domanda veniva tuttavia respinta dal Ministero.

Il Tar Lazio ha affermato che  il diniego espresso dal Ministero si pone in aperto contrasto con il principio di riconoscimento automatico dei titoli di medico specialista di cui all’art. 21 della direttiva 2005/36/CE. Va contestata la posizione dell’Amministrazione, pure insistita con la memoria per l’udienza odierna, secondo cui la direttiva comunitaria 2005/36/CE non consente che si possano effettuare contemporaneamente più corsi di formazione, ancorché sia previsto dalla normativa nazionale interna dell’Austria. Per l’accesso o l’esercizio di una professione regolamentata sono ammessi al riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed esercitarla. Rimane, pertanto, del tutto ininfluente la circostanza che al contrario che in Italia l’interessato ha potuto sovrapporre i due corsi di studio, evitando così di ripetere gli esami comuni ai due corsi, secondo le regole previste dall’ordinamento universitario austriaco, posto che ciò che rileva ai fini del riconoscimento, in particolare del titolo di medico è che lo stesso sia stato riconosciuto come soddisfacente nei requisiti minimi previsti dalla Direttiva CE sul riconoscimento degli stessi e che implica che il ricorrente abbia seguito un cursus studiorum tale a far sì che l’Ordine dei Medici Austriaco abbia potuto rilasciare la relativa certificazione.

© Riproduzione riservata

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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