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Elezioni Ordini professionali – Valido il voto espresso con il solo cognome

Cassazione Civile Sentenza n. 3326/16 – Elezioni Ordini professionaliValido il voto espresso con il solo cognome – La Corte di Cassazione ha affermato che è valido il voto espresso con il solo cognome del candidato. Il provvedimento impugnato ha fatto applicazione di un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato, quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall’elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. Ben ha fatto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ad accogliere il reclamo di R.S, decidendo di attribuire al medesimo diciotto voti non attribuitigli in quanto, nonostante l’indicazione del suo solo cognome, l’indiscussa appartenenza del reclamante (a differenza dell’omonimo ing. R.G.) alla lista "Ingegneri per lo sviluppo".  Infatti è alla analogia iuris, non alla analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perché non vi è alcuna norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei componenti degli Ordini professionali.

FATTO E DIRITTO: L’ing. R.S. proponeva reclamo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la proclamazione degli eletti del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, nella parte in cui non gli erano stati attribuiti voti che assumeva validamente espressi a suo favore pur se con la sola indicazione del suo cognome (ritenuta invece nel provvedimento impugnato non idonea a distinguerlo dall’omonimo candidato ing. R.G.), che gli avrebbero consentito di essere eletto essendogli stati attribuiti solo quattro voti in meno dell’ultimo degli eletti. ing. C.B.. Quest’ultima resisteva formulando anche reclamo incidentale. La ricorrente sostiene che il disposto dell’art. 57, sopra richiamato prescrive chiaramente che, in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, se occorre, il numero d’ordine con il quale il candidato preferito è contrassegnato nella lista; e che il Consiglio Nazionale avrebbe dovuto applicare tale prescrizione, che peraltro non è in contrasto con la previsione, pure contenuta nella norma stessa, della nullità delle preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato nella stessa lista. Acquisita la documentazione, il Consiglio Nazionale, con provvedimento depositato il 9 dicembre 2014, rilevata la tardività del reclamo incidentale dell’ing. C., accoglieva il reclamo dell’ing. R.S., decidendo di attribuire al medesimo diciotto voti non attribuitigli in quanto, nonostante l’indicazione del suo solo cognome, l’indiscussa appartenenza del reclamante (a differenza dell’omonimo ing. R.G.) al raggruppamento "Ingegneri per lo sviluppo" al quale aderivano tutti gli altri nominativi indicati nelle schede in questione.  La doglianza è priva di fondamento. Il provvedimento impugnato ha, in coerenza con quanto affermato in un caso analogo da questa Corte nella sentenza n. 1466 del 1996, fatto applicazione di un principio generale dell’ordinamento giuridico dello Stato, quello cioè che impone la ricerca della volontà espressa dall’elettore nel voto, in base alle circostanze di fatto idonee ad identificare il candidato prescelto. Infatti è alla analogia iuris, non alla analogia legis, che occorre nella specie fare ricorso, perché: 1) non vi è alcuna norma che regoli il caso della omonimia tra i candidati alle elezioni dei componenti degli ordini professionali. Non merita quindi condivisione il ragionamento in diritto esposto in ricorso secondo cui, in difetto di indicazione del nome e cognome del candidato, il voto deve considerarsi senz’altro nullo, a prescindere da ogni verifica in ordine alla idoneità delle altre circostanze del caso concreto ad identificare il candidato prescelto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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