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Emendamento “immigrati”: audizione di Bianco alla Camera

Comincia oggi – a cura dell’Ufficio Stampa – una nuova Rubrica, “Il Punto”, che si propone di esplicitare, dopo eventi istituzionalmente rilevanti, il “punto di vista” della FNOMCeO su un argomento di attualità particolarmente caldo. E ad illustrare tale posizione sarà, spesso, proprio il Presidente, che della politica federativa è non solo il rappresentante, ma anche il primo attore.
Sotto la lente, in questo esordio, c’è l’Audizione di Amedeo Bianco, chiamato ieri presso le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera, alle quali sarà affidato, dal prossimo 27 aprile, l’esame del “Decreto Sicurezza”, e, quindi, dell’emendamento che introdurrebbe per i medici la possibilità di denunciare gli immigrati irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie pubbliche.  
Al Presidente, appena tornato da tale Audizione, abbiamo posto alcune domande.

Presidente, quali sono stati i punti su cui avete fatto leva affinché l’emendamento non venga approvato?

Il primo dei nostri “contra” è di carattere scientifico-epidemiologico. Il pericolo di una possibile denuncia potrebbe, infatti, indurre gli immigrati senza permesso di soggiorno a non rivolgersi più, per essere curati, alle strutture pubbliche. È evidente il rischio di creare con ciò una sanità “clandestina” parallela e di rendere così impossibile il controllo di molte patologie, in particolare di quelle infettive e diffusive.
Insomma, il beneficio che il legislatore si attende – in termini di sicurezza – da questo provvedimento si trasformerebbe, paradossalmente, in un rischio per la salute della comunità.

Passiamo al secondo motivo per cui siete contrari all’emendamento…

L’altra motivazione è di ordine professionale. La mission del medico consiste essenzialmente nell’accogliere e curare tutti indistintamente gli individui, senza discriminazioni di sesso, razza, nazionalità E ciò secondo i principi di Uguaglianza, di Terzietà, di Libertà e di Solidarietà. Principi che sono difesi non solo dal nostro codice Deontologico, ma dalla Costituzione stessa.

A tal proposito, durante l’ Audizione, lei ha citato una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce un concetto fondamentale…

Proprio così: già nel 2001, infatti, una sentenza della Corte Costituzionale (la n° 252, ndr) sanciva inequivocabilmente la garanzia di cura senza distinzioni di sorta, individuando il Diritto alla Salute “come ambito inviolabile della dignità umana, che deve essere perciò riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello stato”.

Potrebbe entrare più nel dettaglio?

La  sentenza era relativa al caso di un immigrato entrato illegalmente in Italia allo scopo di sostituire con una protesi un arto amputato- operazione non possibile nel suo paese – e successivamente espulso.
Ebbene, in quella circostanza la Corte Costituzionale ritenne che non ci fosse neppure la necessità di esplicitare in una legge il “divieto di segnalazione” di un clandestino, in quanto “lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha il diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, trattandosi di un diritto fondamentale della persona”, garantito, perciò dalla Costituzione stessa.

E i medici sono i primi Garanti di tale Diritto.

Assolutamente sì: ed è per questo che, come professionisti e come cittadini, siamo tanto amareggiati. E l’amarezza diventerebbe ancora più grande se, all’approvazione dell’emendamento, dovesse aggiungersi l’introduzione di un nuovo articolo, il 10 bis, che prevede “il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato”, sottoponendo, secondo autorevoli interpretazioni  giuridiche, i medici e gli operatori sanitari all’obbligo, e non alla semplice facoltà, di segnalazione degli immigrati irregolari.
Ecco perché è tanto più necessario, alla luce della possibile introduzione dell’articolo 10 bis, ristabilire nel nostro Ordinamento la ratio del comma 5 articolo 35 del Testo Unico 286/98 (che imponeva il divieto di segnalazione): la garanzia universale del Diritto alla Salute.

Autore: Redazione FNOMCeO

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