Esenzione dell’obbligo di certificazione medica per l’attività ludico motoria e amatoriale

Esenzione dell’obbligo di certificazione medica per l’attività ludico motoria e amatoriale – Nella interrogazione si chiede se il Ministro della Salute non ritenga di porre in essere tutte le iniziative normative, anche a carattere interpretativo, affinché sia esentata dall’obbligo di certificazione medica anche l’attività ludica motoria ed amatoriale organizzata – a beneficio dei propri tesserati – dagli enti di promozione sportiva, al fine di far cessare il trattamento ingiustamente discriminatorio attualmente esistente a sfavore di tali enti e il conseguente aggravio di costi da essi sopportato rispetto ad altre tipologie di organizzazioni o imprese che svolgono le stesse attività senza soggiacere all’obbligo del tesseramento. Il sottosegretario Vito DE FILIPPO intervenuto in Commissione Affari Sociali il 6.7.16 risponde all’interrogazione rilevando che l’articolo 42-bis, comma 1, del decreto-legge n.  69 del 2013 ha soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria ed amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.  189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013. Il decreto 8 agosto 2014 ha adottato le linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica, definendo gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato e il Ministero della salute ha attivato, fin dal mese di luglio 2014, un gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, al fine di esaminare e fornire indicazioni sulla corretta applicazione della normativa introdotta da tale decreto. Il Ministero della Salute  con nota esplicativa del 16 giugno 2015, si è pronunciato ribadendo i principi e le definizioni ed introducendo, altresì, il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento, ai fini della sussistenza, o meno, dell’obbligo di certificazione sanitaria, ponendo a carico del CONI l’indicazione di tali attività distinte, nell’ambito dell’attività non agonistica, tra tesserati che svolgono attività sportive regolamentate, tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico nonché tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva; ciò al fine di limitare alla sola categoria dei tesserati che svolgono attività sportive regolamentate l’obbligo di certificazione sanitaria. Infine, il Ministero della salute, con successiva nota del 28 ottobre 2015, ha ritenuto di differire il termine dal 31 ottobre 2015 al 31 maggio 2016, al fine di consentire al CONI di provvedere, impartendo tale indicazione alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI stesso. “Tale iniziativa si è poi perfezionata mediante una nota con la quale il CONI, in data 10 giugno 2016, ha precisato che per i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate sussiste l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico; invece, i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all’obbligo di certificazione sanitaria (fermo restando che è sempre consigliato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività sportiva); mentre i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti) non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria2. Marialucia LOREFICE (M5S), cofirmataria dell’interrogazione in titolo, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, riservandosi di compiere una valutazione più compiuta dopo un attento esame dei dati forniti).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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