Esercizio abusivo della professione

Cassazione Penale  – Esercizio abusivo professione – Dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall’altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l’esercizio della professione. La “abusività” prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione. Sentenza n. 41974/15

FATTO E DIRITTO: G.A. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 348 cod. pen.. per aver esercitato la professione di avvocato quale difensore di fiducia di P.E. nel procedimento penale n. 1307/06 sino alla fase dell’udienza preliminare avanti al Tribunale di Saluzzo, nonostante il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Asti avesse respinto la sua istanza di iscrizione all’Albo degli avvocati. La norma incriminatrice dell’art. 348 cod. pen., che punisce chi “abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge. Il titolare dell’interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, (…) Dalla ricognizione delle normative che prevedono e regolano le professioni soggette a speciale abilitazione dello Stato emerge, in via generale, che il conseguimento di tale titolo, da un lato, presuppone il possesso di altri pregressi titoli e, dall’altro, costituisce a sua volta il presupposto (principale ma non esclusivo) per la iscrizione in appositi albi (relativi ai laureati) o elenchi (diplomati), tenuti dai rispettivi ordini e collegi professionali (enti pubblici di autogoverno delle rispettive categorie, a carattere associativo e ad appartenenza necessaria): iscrizione che è configurata essa stessa come condizione per l’esercizio della professione. La “abusività” prevista dalla norma penale viene conseguentemente riconnessa, in pratica, alla mancanza della detta iscrizione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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