Cassazione Penale Sentenza n. 7630/17 – Esercizio abusivo di professione – Integra il reato di esercizio abusivo di una professione ( art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
FATTO E DIRITTO: Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 28.11.13 che aveva condannato V.D. alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, in quanto responsabile di falso materiale in scrittura privata ed esercizio abusivo della professione di avvocato. Con riguardo alla condanna per il reato di cui all’art. 348 c.p. , il ricorso reitera i medesimi argomenti proposti nell’appello e non si confronta con la puntuale motivazione della Corte d’Appello, che ha richiamato una giurisprudenza consolidata al fine di ritenere che l’attività che lo stesso imputato ha ammesso di avere svolto nell’ambito della controversia civilistica sorta a seguito della morte di C.S.M. (tenere i contatti con la compagnia assicuratrice, far firmare quietanze all’esito di trattative stragiudiziali) fosse, nel suo complesso, tipica della professione forense. Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 11545 del 15/12/2011 (dep. 23/03/2012) Rv. 251819 hanno, infatti, affermato che "Integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art. 348 c.p.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato).