Esercizio abusivo della professione odontoiatrica

Esercizio abusivo professione odontoiatrica – L’esperienze per le quali nel periodo precedente l’istituzione del corso di laurea in odontoiatria (d.P.R. 28 febbraio 1980 n. 135 di ‘Istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina e chirurgia’) alcuni laureati in Medicina e Chirurgia — tra i cui insegnamenti figurava anche l’esame di odontoiatria — si sono iscritti all’Albo degli Odontoiatri, in tal modo potendo esercitare la professione odontoiatrica, e la successiva previsione di una formazione professionale specialistica che prevedeva dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione in ‘Odontostomatologia’ e la possibilità di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri con regolare esercizio della professione n odontoiatrica, valgono a definire esperienze di formazione professionale temporalmente chiuse non destinate, come tali, a delineare percorsi istituzionali alternativi. Pertanto le prassi, anche ove stabilmente affermatesi all’interno delle strutture sanitarie e per le quali, laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in branche riconducibili all’odontoiatria, al di fuori del sistema transitorio, svolgono attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche, per quelli che sono i contenuti tipici dell’attività del medico odontoiatra (art. 2, comma 1, legge n. 409 del 1985), non valgono ad incrinare il sistema del tutto diversamente connotato e neppure sostengono un modello alternativo di competenza, in difetto di fonti primarie di disciplina. Né il ricostruito sistema può dirsi derogato per un percorso di formazione che il singolo sanitario costruisca nell’osservanza di personali e variabili modelli, attraverso l’accesso a stage e master, anche ove sostenuti da ore di clinica. Siffatte modalità contrastano con l’affermazione, invece realizzatasi nel succedersi della normativa di settore, di un modello legale dettato a garanzia della formazione, nell’osservanza di tipicità e generalità dei contenuti, in cui rientrano, nella rilevanza sociale della professione sanitaria, i principi della Carta costituzionale e la centralità, ivi sancita, del titolo di abilitazione e dell’iscrizione al relativo ordine professionale (art. 33, quinto comma, Cost.).  Il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra che si vorrebbero come tali condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatología o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l’esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello plurifonte delineato, funzionale al riconoscimento di una identità di effetti. Si assisterebbe in tal modo non solo al superamento delle competenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiamato a definire aree di equipollenza tra titoli, ma anche ad un inammissibile contrasto con il percorso di affermazione di una progressiva distinzione tra titoli abilitativi a garanzia di posizioni a rilievo costituzionale ed a tutela della libera circolazione di competenze professionali nello spazio dell’Unione europea. Conclusivamente, all’esito dell’esame del primo e secondo motivo di ricorso, si ha che l’attività contestata al dott. S. D., laureatosi in Medicina e Chirurgia nell’anno 2007 e non specializzatosi, ha trovato svolgimento in epoca in cui l’attività medica in ambito odontoiatrico era riservata al sanitario che, conseguita la laurea in Odontoiatria e Protesi dentale e la relativa abilitazione all’esito dell’esame di Stato, si fosse iscritto all’albo professionale, estremi di cui il primo difettava. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 15 giugno 2016, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma di quella resa dal Tribunale di Pordenone, concessa la sospensione condizionale della pena ed la non menzione, revocata la pena accessoria di cui all’art. 31 cod. pen., ha nel resto confermato il giudizio del primo giudice sulla penale responsabilità del dottor S. D., per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. Si è in tal modo ritenuto che l’imputato avesse esercitato, presso la D. S.r.l., struttura sanitaria di cui era amministratore e socio unico, la professione di odontoiatra pur non essendo egli iscritto al relativo albo istituito con legge n. 409 del 1985 e neppure godendo, per aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia nell’anno 2007, della disciplina transitoria che consentiva ai laureati in Medicina e Chirurgia l’esercizio della professione di odontoiatra. Ricorrono in cassazione avverso l’indicata sentenza i difensori di fiducia dell’imputato. La trattazione delle questioni in diritto introdotte in ricorso vuole che si dia preliminare definizione, saggiandone finalità e ratio, del reato di ‘Esercizio abusivo di una professione’ di cui all’art. 348 cod. pen. per poi verificare se la norma incriminatrice legittimi le deduzioni difensive sui contenuti della legge istitutiva della figura dell’odontoiatra, la n. 409 del 24 luglio 1985. L’abilitazione all’esercizio della professione è elemento che segnando la distinzione tra professioni ‘protette’ e ‘non protette’ attribuisce fondamento costituzionale solo alle prime in quanto rette da ordini professionali (art. 33, quinto comma, Cost.) per attività che, rimesse nella loro determinazione alla legge, restano subordinate nel loro esercizio all’iscrizione in appositi albi o elenchi (in identica prospettiva nella disciplina civilistica, l’art. 2229 cod. civ. dettato a definizione dell’ “Esercizio delle professioni intellettuali”). L’obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolvono, come osservato in dottrina, ad una duplice funzione che è da una parte quella di assoggettare il professionista alle regole deontologiche, al controllo e al potere disciplinare dell’ordine, in cui si inserisce la funzione di rendere pubblico il derivato status, in tal modo garantendo l’interesse generale al corretto esercizio della professione e l’affidamento della collettività. Per il meccanismo del rinvio alla disposizione extrapenale, l’art.348 cod. pen. diviene una ‘norma penale in bianco’ in quanto presuppone l’esistenza di altre norme volte ad individuare le professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato e, con l’indicato titolo, le condizioni, soggettive e oggettive, tra le quali l’iscrizione in un apposito albo, in mancanza delle quali l’esercizio della professione risulta abusivo. L’esercizio della professione di cui all’art. 348 cit. si connota allora nei precedenti di questa Corte per la mancanza dei provvedimenti abilitativi sia perché mai conseguiti sia perché venuti meno in esito a provvedimenti di radiazione e sospensione  sia per inadempiuta iscrizione all’albo professionale, chiarendosi come sia rimesso al legislatore ordinario la potestà di fissare condizioni aggiuntive all’esame di Stato per l’esercizio della professione, senza che tanto contrasti con l’art. 33, quinto comma, Cost. L’indicato indirizzo ha trovato conferma nella definizione dell’esercizio abusivo della professione sanitaria. Per risalente e non superato orientamento, la natura abusiva dell’esercizio della professione sanitaria viene individuata nella obiettiva mancanza del titolo e dell’abilitazione — che quindi diviene presupposto di fatto, anche se giuridicamente qualificato, della condotta tipica del reato —, in capo a chi assuma la veste del medico, con la conseguente irrilevanza, tanto della perizia, capacità e abilità del soggetto, quanto della esattezza dei giudizi tecnici espressi e dell’esito positivo delle cure praticate . La Corte rileva che  l’iscrizione all’albo dei medici abilita di per sé allo svolgimento dell’attività chirurgica non essendo richiesto anche il possesso del diploma di specializzazione nei diversi settori della chirurgia e quindi non integra il reato di cui all’art. 348 cod. pen. la condotta del medico che esegua interventi di chirurgia plastica pur non avendo conseguito la specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed esteticaLa prospettiva è destinata a mutare dove sia la legge ordinaria a subordinare l’esercizio della professione medica a corsi di laurea distinti da quello in Medicina e Chirurgia che, partitamente disciplinati in via amministrativa per previsione di distinte abilitazioni e forme di pubblicità e controllo derivanti dall’iscrizione a distinti albi professionali, valgono ad individuare altrettanti e diversi profili professionali, segnati, ciascuno, da competenza tipica o riservata. Tanto avviene per l’esercizio professionale-specialistico della radiodiagnostica, della radioterapia e della medicina nucleare (art. 110 del d.lgs. 7 marzo 1995, n. 230, la cui regolamentazione è stata demandata ad apposito decreto, poi intervenuto il 21 febbraio 1997); per l’attività del medico competente ai sensi della normativa per la tutela dei lavoratori (l’art. 55 del d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e art. 38 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81); per l’attività dello psicoterapeuta (legge 18 febbraio 1989, n. 56). 6. In siffatto scrutinato ambito si colloca la disciplina della professione sanitaria di odontoiatra. La legge n. 409 del 1985 — segnata da interventi normativi diretti a riallinearne i contenuti ai principi comunitari, e da pronunce della Corte costituzionale, intervenuta a riequilibrare le posizioni dei laureati ricompresi nella disciplina transitoria nazionale quanto alla facoltà, loro riconosciuta, di iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri ed ai termini di esercizio (Corte cost. sentenza n. 100 del 9 marzo 1989) — ha conclusivamente attribuito l’esercizio dell’odontoiatria ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria iscritti al relativo separato albo, istituito presso ogni ordine dei medici-chirurghi (art. 4). Si tratta di modalità pienamente rispettose dello schema già fatto proprio dalla previsione di cui all’art. 13 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 contenente I”Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse’, che all’iscrizione nell’Albo professionale connette il diritto al libero esercizio della professione. E’ stata altresì riconosciuta dalla legge n. 409 cit., la possibilità di esercitare l’odontoiatria, previa iscrizione all’Albo degli odontoiatri con mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei medici chirurghi, alle seguenti categorie di sanitari: a) i medici chirurghi (specialisti in campo odontoiatrico o non) immatricolati al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980; b) i medici chirurghi immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici dal 1980-81 al 1984-85 che abbiano superato le prove attitudinali per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri di cui al d.igs. n. 386/1998; c) i medici chirurghi specialisti in campo odontoiatrico (Odontoiatria e protesi dentaria; Chirurgia odontostomatologica; Odontostomatologia; Ortognatodonzia) immatricolati negli anni accademici dal 1980-81 al 1984- 85 ed esonerati dalle prove di cui alla lettera b). Pertanto le prassi, anche ove stabilmente affermatesi all’interno delle strutture sanitarie e per le quali, laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione in branche riconducibili all’odontoiatria, al di fuori del sistema transitorio, svolgono attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché di prevenzione e riabilitazione odontoiatriche, per quelli che sono i contenuti tipici dell’attività del medico odontoiatra (art. 2, comma 1, legge n. 409 del 1985), non valgono ad incrinare il sistema del tutto diversamente connotato e neppure sostengono un modello alternativo di competenza, in difetto di fonti primarie di disciplina. Né il ricostruito sistema può dirsi derogato per un percorso di formazione che il singolo sanitario costruisca nell’osservanza di personali e variabili modelli, attraverso l’accesso a stage e master, anche ove sostenuti da ore di clinica. Siffatte modalità contrastano con l’affermazione, invece realizzatasi nel succedersi della normativa di settore, di un modello legale dettato a garanzia della formazione, nell’osservanza di tipicità e generalità dei contenuti, in cui rientrano, nella rilevanza sociale della professione sanitaria, i principi della Carta costituzionale e la centralità, ivi sancita, del titolo di abilitazione e dell’iscrizione al relativo ordine professionale (art. 33, quinto comma, Cost.).  Il carattere interdisciplinare delle competenze proprie dell’odontoiatra che si vorrebbero come tali condivise anche dalla formazione del laureato in Medicina e chirurgia che abbia sostenuto esami specialistici in odontostomatología o che sia specializzato in chirurgia maxillo-facciale, se vale a registrare aree di pertinenza comuni, o di sovrapposizione, rispetto ai due percorsi professionali non può comunque spingersi ad affermare l’esistenza di un complessivo sistema che, diretto ad esautorare quello plurifonte delineato, funzionale al riconoscimento di una identità di effetti.Si assisterebbe in tal modo non solo al superamento delle competenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiamato a definire aree di equipollenza tra titoli, ma anche ad un inammissibile contrasto con il percorso di affermazione di una progressiva distinzione tra titoli abilitativi a garanzia di posizioni a rilievo costituzionale ed a tutela della libera circolazione di competenze professionali nello spazio dell’Unione europea. Conclusivamente, all’esito dell’esame del primo e secondo motivo di ricorso, si ha che l’attività contestata al dott. S. D., laureatosi in Medicina e Chirurgia nell’anno 2007 e non specializzatosi, ha trovato svolgimento in epoca in cui l’attività medica in ambito odontoiatrico era riservata al sanitario che, conseguita la laurea in Odontoiatria e Protesi dentale e la relativa abilitazione all’esito dell’esame di Stato, si fosse iscritto all’albo professionale, estremi di cui il primo difettava. La Corte di Cassazione ha quindi rigettato il ricorso).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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