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Esercizio abusivo professione – Prescrizione di diete

Cassazione Penale Sentenza n. 20281/17 – Esercizio abusivo professione Prescrizione di diete – “L’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario.”

FATTO E DIRITTO: La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 08/07/2015, ha confermato l’affermazione di responsabilità di E.A. e L.I. in relazione al reato di cui all’art. 348 c.p. pronunciata dal Tribunale di Brindisi – sezione di Mesagne – il 03/12/2012. L’accertamento nasce da un controllo presso le palestre gestite dagli odierni ricorrenti, eseguito dalla Guardia di Finanza, nel corso del quale erano state reperite schede di alimentazione personalizzata redatte per i frequentatori dei centri, che davano origine alla contestazione in quanto nessuno dei titolari delle strutture era in possesso del titolo abilitativo di medico dietista o biologo, ritenuto necessario per tale tipo di prestazioni. I ricorsi sono infondati. Richiamata in fatto la circostanza che nel corso del sopralluogo presso i centri gestiti dagli interessati vennero reperite plurime schede alimentari personalizzate, con indicazione delle caratteristiche fisiche di ogni cliente sottoposto a valutazione, espresso diario alimentare con limitazione temporale di validità di tali indicazioni e previsione di revisione delle prescrizioni alle date indicate, deve in via preliminare escludersi la lettura riduttiva degli eventi, lì dove gli odierni ricorrenti rivendicano l’elargizione di generici consigli alimentari, rientranti nello svolgimento in un’attività di educazione alimentare, posto che la natura particolareggiata e personale delle opposte indicazioni, evidenziano una realtà differente, secondo quanto coerentemente ricostruito nella sentenza impugnata. Nel caso concreto, l’individuazione dei bisogni alimentari dell’uomo attraverso schemi fissati per il singolo con rigide previsioni e prescrizioni, se non è esclusiva del medico biologo, può competere in via concorrente ad altre categorie professionali per le quali è comunque prescritta l’acquisizione di una specifica abilitazione, quali medici, farmacisti, dietisti, fatte salve le competenze stabilite nelle normative di settore, ma mai, proprio per le ricadute in termini di salute pubblica che tali prescrizioni assumono, essere esercitate da persone che siano prive di competenza in tema sanitario, quali gli odierni ricorrenti

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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