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Esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici e risonanza

Il nostro Paese è stato tra i primi a recepire, nello scorso mese di novembre, la Direttiva della Comunità Europea del 2004 relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi dei campi elettromagnetici. Il Decreto ha definito prestabiliti limiti di esposizione e valori di azione, di secondo parametri ambientali e individuali, per l’esposizione a particolari agenti fisici, con conseguente protezione dagli effetti nocivi a breve termine, derivanti dai campi elettromagnetici di frequenza da zero fino alle massime oscillazioni delle onde radio.
I limiti di esposizione fissati sono derivati dalle valutazioni della Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP), formulate nelle linee guida del 1993 e 1998. Questi già preordinati limiti di esposizione, se applicati a specifiche condizioni coinvolgenti il personale operante in risonanza magnetica, potrebbero compromettere l’esercizio dell’attività clinica. In tal senso sono emerse in Italia ed in altri Paesi europei serie preoccupazioni.
Le motivazioni di un possibile impatto negativo sull’attività clinica in risonanza magnetica sono state infatti espresse in recenti e dettagliati articoli di Pietro e Luca Indovina (“L’impatto sulla attività in risonanza magnetica della nuova Direttiva Europea sui campi elettromagnetici”- Il Radiologo n.1/2007 – “Impatto della Direttiva 2004/40/CE sull’uso della risonanza magnetica in medicina” – Fisica in Medicina, n. I-II 2007).
Il possibile superamento, definito nella Direttiva, dei limiti di esposizione per i lavoratori – limiti non applicabili ai pazienti (ex-art.2 Legge 36/2001) – è stato ricondotto, nei lavori citati, a condizioni relative al campo magnetico statico, che riguardano i lavoratori che devono avvicinarsi al magnete nella sala esame e ai campi elettromagnetici variabili, per quanto riguarda coloro che operano accanto al paziente durante l’esecuzione dell’esame, come anestesisti o medici interventisti.
I valori di azione sono espressi attraverso grandezze fisiche che, nel caso della risonanza magnetica, comportano, ad esempio, la misura della distribuzione spaziale del campo magnetico disperso nella sala magnete, misura che fino ad oggi veniva eseguita o determinata teoricamente dai fisici sanitari e dai tecnici di settore.
Ben più complesse sono le misure richieste dalla Direttiva, per grandezze quali le densità di corrente nel corpo umano ed altre.
Nell’articolo de “Il Radiologo” si riportano pure gli “intralci” per la gestione del rischio e della operatività in R.M. messi in evidenza dal COCIR (The European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and Healthcare IT Industry), in particolare nella gestione dei casi in emergenza e per pazienti non collaboranti, nell’attività interventistica ed in quella per la ricerca avanzata, come la RM PET. Analoghe perplessità sull’impatto operativo in R.M. e proposte di possibili modifiche dei limiti di esposizione e valori di azione, sono pure emerse nel Congresso 2007 della Società Europea di Radiologia.
Ad oggi, va precisato che la sicurezza in risonanza magnetica viene responsabilmente attuata con la messa in opera della vigente normativa, peraltro in via di aggiornamento.
Le finalità del Decreto 257/2007 sono riassunte nel titolo che si riferisce all’attuazione, dal 30 aprile 2008, della Direttiva del 2004, con i requisiti minimi di sicurezza per i lavoratori esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.
L’art. 2 del Decreto inserisce nella legge 626 un titolo aggiuntivo (V ter) dedicato alla disciplina della protezione dei lavoratori dagli effetti a breve termine dei campi elettromagnetici. Lo stesso art. 2 definisce gli obblighi del datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione, riportando, nelle tabelle allegate, i valori limite di esposizione e di azione.
Una esposizione superiore ai valori limite tabellati comporta la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.
L’Art. 4, “Clausola di cedevolezza”, risulta in relazione con la legislazione concorrente Stato-Regioni, secondo la quale le Regioni attuano “nell’esercizio sostitutivo del potere dello Stato e con carattere di cedevolezza”, le disposizioni del Decreto 257.
Con riferimento alle osservazioni sull’applicabilità dei limiti e dei valori di azione,  riportate nella prima parte di questa nota, si prospetta inoltre l’opportunità di valutare e proporre, nell’ambito della legislazione concorrente in sede regionale, l’adeguamento, con carattere definito appunto “di cedevolezza”, di alcuni elementi limitativi indicati dalla normativa, armonizzandoli con le disposizioni già espresse in materia dalla legge 626 e successive modifiche ed integrazioni.
In conclusione, considerando la complessità della tecnica legislativa adottata per il recepimento della Direttiva comunitaria e i valori e limiti di esposizione introdotti, è auspicabile che, nelle emanande leggi regionali, si attui, nell’ambito della risonanza magnetica, una semplificazione operativa per la sicurezza dei lavoratori, che individui idonee modalità di misura per la RM, compatibili con le norme applicative elaborate dalla Commissione Internazionale operante a livello europeo.

Autore: Redazione FNOMCeO

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