Cassazione Civile Sez. L. Sent. n. 25750/16 – Falsa attestazione presenza in servizio – Licenziamento – Ai sensi dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
FATTO E DIRITTO: La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, ha respinto l’appello proposto dall’Inps, avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento irrogato a M.C. in data 9.11.2010.2. La Corte territoriale ha rilevato che al M. era stato contestato di avere tratto in inganno il datore di lavoro in ordine all’orario di servizio prestato il giorno (OMISSIS) per essersi allontanato, con inganno, senza alcuna autorizzazione dall’ufficio, a fronte del sistema di rilevazione delle presenze a mezzo "badge" che attestava l’entrata e l’uscita dal lavoro, rispettivamente, alle ore 9,16 ed alle ore 15,463. Ha escluso la sussumibilità della condotta addebitata nella fattispecie disciplinare prevista dall’art. 2, c. 9, lett. a) del CCNL, sostanzialmente riproduttiva di quella prevista dall’art. 55 quater c. 1 lett. a), del D.Lgs. 165/2001, sul rilievo della indimostrata sussistenza di modalità fraudolente, non oggetto di specifica indicazione nella contestazione disciplinare e perché il M. si era solo allontanato dall’ufficio senza richiedere la prescritta autorizzazione. Il ricorso dell’Inps domanda la cassazione della sentenza al quale resiste, con controricorso, M.C. L’art. 55 quater c. 1 lett. a), (nel testo applicabile "ratione temporis" alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dall’art. 3. c.1, del D.Lgs. 116/16) sanziona con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia. La registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita. La condotta che si compendia nell’allontanamento dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza economicamente apprezzabili è, infatti, idonea oggettivamente ad indurre in errore l’amministrazione di appartenenza circa la presenza su luogo di lavoro e costituisce, ad un tempo, condotta penalmente rilevante ai sensi del c. 1 dell’art. 55 quinques del D.Lgs. n. 165 del 2001. Non possono, pertanto, nutrirsi dubbi sul fatto che, dal punto di vista oggettivo, il comportamento contestato al M. è sussumibile entro la fattispecie astratta prevista dalla disposizione sopra richiamata, nella parte in cui, appunto punisce con il licenziamento la "falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente". Attraverso la mancata segnalazione dell’uscita nel sistema di rilevazione della presenza in servizio, da effettuarsi attraverso il sistema di "timbratura", risultò, infatti, attestata falsamente, e con l’elusione del sistema di rilevamento, una circostanza non vera e cioè la presenza in servizio del M.. “Ai sensi dell’art. 55 quater c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 165 del 2001 la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita". La Corte ha accolto il ricorso dell’INPS