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Garante Privacy: le nuove linee guida su consenso informato, accessi tracciati, immediata comunicazione dei data breach

In sintesi: cos’è il dossier sanitario elettronico
Si tratta dello strumento (in un ospedale, un’azienda sanitaria, una casa di cura), che raccoglie informazioni sulla salute di un paziente per documentarne la storia clinica presso quella struttura. Si differenzia dal fascicolo sanitario elettronico in cui invece confluisce l’intera storia clinica di una persona generata da più strutture sanitarie.
Le linee guida: novità e tutele
Con queste Linee guida sono i pazienti a scegliere, in piena libertà, se far costituire o  meno il dossier sanitario. In assenza del consenso il medico avrà a disposizione solo le informazioni rese in quel momento dal paziente o in precedenti prestazioni fornite dallo stesso professionista. La mancanza del consenso non deve incidere minimamente sulla possibilità di accedere alle cure richieste. Per poter inserire nel dossier informazioni particolarmente delicate (infezioni Hiv, interventi di interruzione volontaria della gravidanza, dati relativi ad atti di violenza sessuale o pedofilia) sarà necessario un consenso specifico. La struttura sanitaria inoltre, dovrà garantire al paziente l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy (accesso ai dati, integrazione, rettifica, etc.) e la conoscenza del reparto, della data e dell’orario in cui è avvenuta la consultazione del suo dossier. Al paziente dovrà essere garantita anche la possibilità di "oscurare" alcuni dati o documenti sanitari che non intende far confluire nel dossier.

(Fonte: Garante Privacy)

Autore: Redazione FNOMCeO

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