Giudizio contro fattuale in responsabilità medica

Cassazione Penale Giudizio contro fattuale in responsabilità medica – La Corte di Cassazione ha affermato che, con riferimento al caso di specie, risulta omesso un giudizio contro fattuale in relazione al complessivo quadro clinico, anche prescindendo dall’ipotesi dell’infarto alternativa a quella dell’aritmia ventricolare maligna e tenendo presente quest’ultima, al fine di verificare se anche in presenza di tale patologia l’adesione alle prescrizioni delle linee guida avrebbe consentito di monitorare la complessiva situazione clinica del paziente e di intervenire tempestivamente in senso risolutivo. “Tale giudizio contro fattuale s’imponeva in ragione della doverosità della condotta omessa, proprio perché pacificamente corrispondente alle linee guida accreditate presso la comunità scientifica, anche in funzione della verifica della possibilità per il medico, a seguito del ricovero e all’effettuazione degli specifici accertamenti ed esami di laboratorio e strumentali suggeriti dalle linee guida, di effettuare una diagnosi differenziale e così intervenire in modo adeguato ed eventualmente risolutivo in relazione alla patologia assunta quale causa del decesso”. Sentenza n. 35528/2015

FATTO: Il Tribunale di Modica giudicava T.L. responsabile del reato di cui all’art. 589 c.p. Al predetto, nella qualità di medico responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Modica, era addebitato che, all’atto del ricovero di D. G. (avvenuto alle ore 6.40 del 20/10/2006 a causa di un dolore toracico), si era limitato ad effettuare un elettrocardiogramma, disponendo la dimissione del D. con diagnosi da torocoalgia conseguente a esofagite da reflusso, con prescrizioni farmacologiche consequenziali. All’imputato era attribuito di non essersi curato di tenere il paziente in osservazione al fine di effettuare ulteriori accertamenti (ECG e dosaggio dei marcatori di necrosi miocardica), così violando il protocollo d’urgenza formato dalle associazioni cardiologiche internazionali e delle associazioni di medicina d’urgenza. Il D., affetto da grave malattia cardiaca, era morto all’atto di un secondo ricovero alle 1.25 del giorno successivo. Con sentenza del 9/7/2014 la Corte d’Appello di Catania assolveva l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione le parti civili

DIRITTO: Va rilevato preliminarmente che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità per colpa medica, ai fini dell’accertamento della causalità, occorre in primo luogo verificare se esista una legge scientifica in base alla quale un dato evento è conseguenza di un determinato antecedente; la percentuale probabilistica di tale evenienza è irrilevante, in quanto, una volta accertato che si tratta di un rischio frequente, il medico deve comunque porre in essere tutti gli accorgimenti diagnostici necessari per prevenirlo, fondando la relativa omissione l’addebito di colpa nei suoi confronti. La Corte di Cassazione ha affermato che la Corte distrettuale ha omesso un adeguato approfondimento riguardo alla successione dei tempi di decorso della malattia e alle modalità dell’operato del sanitario ai fini di verificare, sulla base delle evenienze processuali, se, ipotizzandosi come avvenuta l’azione doverosa omessa, esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato o sarebbe avvenuto molto dopo o avrebbe avuto minore intensità lesiva. In definitiva risulta omesso un giudizio contro fattuale in relazione al complessivo quadro clinico, anche prescindendo dall’ipotesi dell’infarto alternativa a quella dell’aritmia ventricolare maligna e tenendo presente quest’ultima, al fine di verificare se anche in presenza di tale patologia l’adesione alle prescrizioni delle linee guida avrebbe consentito di monitorare la complessiva situazione clinica del paziente e di intervenire tempestivamente in senso risolutivo. Tale giudizio contro fattuale s’imponeva in ragione della doverosità della condotta omessa, proprio perché pacificamente corrispondente alle linee guida accreditate presso la comunità scientifica, anche in funzione della verifica della possibilità per il medico, a seguito del ricovero e all’effettuazione degli specifici accertamenti ed esami di laboratorio e strumentali suggeriti dalle linee guida, di effettuare una diagnosi differenziale e così intervenire in modo adeguato ed eventualmente risolutivo in relazione alla patologia assunta quale causa del decesso

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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