Il concetto medico di complicanza

Cassazione Civile  – Il concetto medico di complicanza – Al diritto non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell’evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. (Sentenza n. 13328/15)

FATTO: Nel 1997 A.E. convenne dinanzi al Tribunale di Roma due medici ( G.M. e C.I.) e due società commerciali, gestori di altrettante cliniche (Casa di Cura Nomentana s.r.l. e Ars Medica s.r.l.).Ne chiese la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di due interventi agli occhi:(a) un intervento di epicheratofachia all’occhio destro, eseguito da C.I. nel 1988 nella clinica gestita dalla Ars Medica;(b) un intervento di cheratomileusi all’occhio sinistro, eseguito da C.I. e G.M. nel 1989 nella clinica gestita dalla Casa di Cura Nomentana.
DIRITTO: Col lemma "complicanza", la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile. Tale concetto è inutile nel campo giuridico. Quando, infatti, nel corso dell’esecuzione di un intervento o dopo la conclusione di esso si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l’una:
-) o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze";
-) ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all’art 1218 c.c. a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".Al diritto non interessa se l’evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze:interessa solo se quell’evento integri gli estremi della "causa non imputabile": ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto. La circostanza che un evento indesiderato sia qualificato dalla clinica come "complicanza" non basta a farne di per sé una "causa non imputabile" ai sensi dell’art. 1218 c.c.;così come, all’opposto, eventi non qualificabili come complicanze possono teoricamente costituire casi fortuiti che escludono la colpa del medico. Da quanto esposto consegue, sul piano della prova, che nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico:
-) o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed allora egli va esente da responsabilità a nulla rilevando che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze";
-) ovvero, all’opposto, il medico quella prova non riesce a fornirla:
ed allora non gli gioverà la circostanza che l’evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, giacché quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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