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Il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o del medico specialista

Consiglio di Stato Il fisioterapista può erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o del medico specialista.
La puntuale e argomentata ricostruzione della normativa effettuata pone
in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel
percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e
quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la
diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia.

(Sentenza n. 752/159)

FATTO: Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata – Sezione I, con sentenza n. 131 del 9 gennaio 2014 depositata il 14 febbraio 2014, ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto dalla Sezione regionale dell’A.I.F.I. (Associazione Italiana Fisioterapisti) della Basilicata avverso la deliberazione della Giunta regionale della Basilicata n. 1058 del 7 agosto 2012 (in B.U.R.L. n. 31 del 27 agosto 2012), con la quale, nell’approvare la direttiva di indirizzo ai sensi degli artt. 2, c. 1 bis e c. 2, e 4, c. 3, della L.R. n. 28/2000, si è stabilito che il fisioterapista potesse erogare prestazioni al singolo paziente solo su prescrizione del fisiatra o di medico specialista e che potesse utilizzare solo alcune apparecchiature elettromedicinali. L’AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti) propone ricorso avverso la suddetta sentenza in sede di Consiglio di Stato.

DIRITTO: La puntuale e argomentata ricostruzione della normativa effettuata, come detto, dal giudice di prime cure pone in evidenza la centralità e la responsabilità del ruolo del medico nel percorso/progetto/programma terapeutico nell’area della riabilitazione e quindi la previsione del controllo di un medico fisiatra, con la diagnosi, l’individuazione e la prescrizione della terapia, ai fini dell’accesso alle prestazioni riabilitative a carico del S.S.N..
Ne consegue che le disposizioni regionali in contestazione non si appalesano lesive delle competenze professionali del fisioterapista, come peraltro sostenuto anche nella giurisprudenza di altri T.A.R., posto che l’autonomia delle diverse competenze degli operatori sanitari si inserisce necessariamente e si armonizza nel ridetto sistema normativo, volto ad assicurare la omogenea tutela della salute e l’uniformità dei livelli assistenziali su tutto il territorio nazionale. Emergono così concrete indicazioni circa l’ambito delle competenze del fisioterapista e la delimitazione delle stesse rispetto a quelle proprie del medico specialista che, si rammenta, è responsabile della predisposizione delle attività terapeutiche e del progetto riabilitativo anche se la sua elaborazione è frutto di un lavoro di equipe. I programmi riabilitativi costituiscono ulteriori specificazioni del progetto, chiaramente elaborati anch’essi dall’equipe, sotto la guida del medico e con l’ausilio degli altri operatori sanitari, tra cui il fisioterapista, la cui attività “valutativa e diagnostica” si svolge, dunque, sempre sotto la guida e le prescrizioni mediche del medico specialista e per l’appunto concorre ad elaborare, in termini esecutivi, il programma di riabilitazione che fa parte dell’intervento terapeutico già “a monte” definito dal progetto. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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