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Il medico sospeso o radiato in un paese della ue non può esercitare nemmeno nel resto della UE

Gli articoli 29, paragrafo 3, e 32, paragrafo 1, della Direttiva Europea sui Servizi prevedono per gli Stati membri l’obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione riguardo a qualsiasi attività di servizi che potrebbe causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente (“meccanismo di allerta”).

Tali informazioni dovrebbero aiutare gli Stati membri a evitare i rischi e a proteggere i destinatari dei servizi. Una specifica applicazione del Sistema d’informazione del mercato interno (IMI Alert) garantirà un rapido e sicuro scambio di informazioni nel quadro del “meccanismo di allerta” (vedi).

Sulla base di questa normativa, è pervenuta alla FNOMCeO una nota del Ministero della Salute sull’estensibilità delle sanzioni disciplinari comminate dagli OMCeO provinciali anche altri Paesi dell’unione Europea per evitare che un professionista sospeso o radiato in un Paese della UE per motivi disciplinari e/o penali possa esercitare liberamente in un altro Stato membro.

Ovviamente, questa nota ministeriale comporta anche che un qualsiasi Ordine (OMCeO) provinciale, preso atto di quanto comunicato dall’Autorità straniera competente di uno Stato membro, attraverso la Federazione (FNOMCeO), e attraverso segnalazione da parte del Ministero della Salute per gli odontoiatri, debba emettere un provvedimento di diniego dell’iscrizione all’Albo.

Per la cancellazione dall’Albo per motivi amministrativi (classicamente il mancato pagamento della tassa d’iscrizione all’Ordine) l’Ordine professionale del Paese ospitante il medico o l’odontoiatra comunitario valuterà caso per caso sulla base della normativa di legge in vigore.

Per agevolare questa incombenza degli Ordini provinciali, la FNOMCeO ha creato un database di tutte le “IMI Alert” relative a tutti i medici e gli odontoiatri pervenute dai Paesi dell’Unione Europea. Si accede tramite il programma “application.fnomceo.it” cliccando sulla voce “Accesso a FNOMCeO IMI”.

Anche la FNOMCeO dovrà comunicare al Sistema IMI le cancellazioni dagli Albi che gli Ordini provinciali avranno segnalato attraverso il flusso informatico del “progetto congiunto FNOMCeO-ENPAM”.

In allegato la comunicazione n. 63 della FNOMCeO.

Autore: Redazione FNOMCeO

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