Il Regolamento ECM a portata di mano

Con la pubblicazione del Regolamento Applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009 e per l’accreditamento, l’Educazione continua in medicina entra nella sua fase di stabilizzazione. Il Regolamento Applicativo, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua lo scorso 13 gennaio, è disponibile da alcuni giorni sul sito del Ministero della Salute (clicca qui) , mentre sul sito dell’AGENAS (clicca qui) si può scaricare la documentazione per la richiesta delle credenziali per l’accreditamento dei provider di Formazione a Distanza.

La documentazione disponibile è composta di tre differenti files: il primo è il Regolamento stesso in ventisette slides; il secondo è il documento (in diciassette slides) che illustra e approfondisce i criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM; il terzo file è illustrativo della Formazione sul campo e dei criteri per l’assegnazione dei crediti in questo ambito.

Il Regolamento, accogliendo e traducendo l’accordo Stato-Regioni, si presenta come “linea guida generale e definisce i requisiti minimi e i relativi standard ritenuti necessari per l’accreditamento istituzionale di soggetti pubblici e privati (indicati come “provider”) che intendono organizzare programmi ed eventi educazionali per l’ECM dei professionisti della Sanità in Italia” (capo 1). Lo stesso regolamento non è proposto come documento statico, ma “verrà sottoposto a verifica e a periodica revisione sulla base dei risultati e delle esperienze derivanti dalla sua applicazione”. Posta la definizione di “ente accreditante”, rappresentato da “la Commissione nazionale per la formazione continua, le Regioni e le Province autonome, eventualmente attraverso organismi da queste appositamente deputati”, e di provider ECM (“è un soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l’ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti”, capo 2.2) va sottolineato come al punto 2.5, Gli obiettivi formativi nazionali e regionali, il regolamento faccia esplicito riferimento agli Ordini e alle rispettive Federazioni Nazionali, che avranno la possibilità di accreditarsi come Provider presso la Commissione nazionale. Laddove gli Ordini vogliano svolgere attività formative indirizzate ad operatori sanitari “della Regione o provincia autonoma dove il soggetto ha eletto propria sede legale”, presenterà richiesta di accreditamento localmente. Nel Regolamento, al capo 2.4, nel richiamo essenziale alla funzione del COGEAPS (come da accordo Stato-Regioni), si specifica che i crediti previsti per il periodo 2008-2010 sono 150.

Il Regolamento puntualizza e approfondisce anche il Processo di accreditamento, i rapporti tra Provider e sponsorizzazioni e i requisiti che devono possedere i Provider per essere accreditati nel sistema ECM.
Fondamentale, nel documento dei Criteri per l’Assegnazione dei crediti, le tabelle 6-13, che specificano in modo esauriente le tipologie di formazione-apprendimento utilizzabili, vale a dire: Formazione residenziale e Formazione residenziale interattiva; Convegni e congressi; Training individualizzato; gruppi di studio, comitati, commissioni; Attività di ricerca; Audit clinico; Autoapprendimento senza tutoraggio e con tutoraggio (Fad); Docenza e tutoring.

Autore: Redazione FNOMCeO

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