Tar Lazio – Illegittimità della separazione tra attività clinica e attività assistenziale – La ricorrente ANAAO ASSOMED ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario ad acta, con decreto del 17.7.2015, ottemperato alla sentenza N.6513/15 del Tar Lazio che ha sancito che “non può essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attività clinica e attività assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attività, è foriera di disfunzioni e verrebbe a generare una confusione di ruoli e responsabilità che andrebbe a discapito del malato”. Sentenza n. 12892/15
FATTO E DIRITTO: ANAAO ASSOMED propone ricorso contro il Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti dal Piano di Rientro dai Disavanzi Regionali per la Spesa Sanitaria per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,del decreto del Commissario ad acta n. u00109 del 19.3.2015 avente ad oggetto "Approvazione dell’atto aziendale della ASL Roma H" laddove quest’ultimo, in linea con quanto indicato dal D.c.a. n. u00259 del 22.7.14, istituisce il dipartimento delle professioni sanitarie, e dell’atto aziendale ivi approvato. Con memoria depositata l’8 ottobre 2015 la ricorrente ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, avendo il Commissario ad acta, con decreto del 17.7.2015, ottemperato alla sentenza N.6513/15 , modificando l’atto – presupposto di quello qui impugnato – di indirizzo per l’adozione dell’atto di autonomia aziendale delle Aziende sanitarie della Regione. Il Tar Lazio con sentenza n. 6513/15 ha sottolineato che non può essere seriamente messo in dubbio che la contestata netta separazione tra attività clinica e attività assistenziale, in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento concreto delle suddette attività, è foriera di disfunzioni e verrebbe a generare una confusione di ruoli e responsabilità che andrebbe a discapito del malato. Pertanto il ricorso proposto dall’ANAAO ASSOMED è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Con il decreto del Commissario ad acta del 17.7.2015 è stato infatti modificato l’atto di indirizzo sulla base del quale è stato emesso l’atto impugnato).