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Incarico temporaneo per attività specialistica ambulatoriale a medico in pensione

Tar Veneto  – Incarico temporaneo per attività specialistica ambulatoriale a medico in pensione – Il Tar Veneto ha rilevato come il Legislatore abbia inteso prevedere un generalizzato divieto di conferire consulenze e incarichi di studio ai soggetti collocati in quiescenza, specificando che è “altresì” vietato agli stessi soggetti anche il conferimento di incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle Amministrazioni. E’ del pari evidente come detto divieto sia applicabile anche al caso di specie e, ciò, considerando che l’attività svolta dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale viene inquadrata nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale, fattispecie quest’ultima suscettibile di rientrare nell’ambito degli incarichi di consulenza di cui all’art. 5 comma 9 sopra citato. Sentenza n. 1214/15

FATTO: La Dott.ssa G. ha impugnato la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS 12 Veneziana n. 1869 del 29/06/2015, nonché la relativa graduatoria con la quale veniva conferito al dott. P. G. l’incarico temporaneo per l’attività specialistica ambulatoriale, relativo al periodo intercorrente tra il 01/07/2015 e il 30/06/2016. In data 10/07/2015, infatti, veniva inviata alla ricorrente la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda ULSS n.12 del 29/06/2015 n. 1869, unitamente alla relativa graduatoria, con la quale veniva conferito al Dott. P. l’incarico temporaneo per attività specialistica ambulatoriale. Nell’impugnare i provvedimenti sopra citati la ricorrente sosteneva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 6 della L. 114/2014, in quanto il D.L. n. 95/2012 avrebbe sancito il divieto delle Amministrazioni pubbliche di conferire contratti relativi ad incarichi di studio e di collaborazione a soggetti collocati in quiescenza, status che caratterizzava appunto il dott. P..

DIRITTO: L’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012, poi modificato dall’art. 6 comma 1 del D.L. 90/2014, a sua volta convertito con la L. n. 114/2914, ha previsto che “è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ….di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …”. La semplice lettura della disposizione sopra citata conferma come il Legislatore abbia inteso prevedere un generalizzato divieto di conferire consulenze e incarichi di studio ai soggetti collocati in quiescenza, specificando che è “altresì” vietato agli stessi soggetti anche il conferimento di incarichi dirigenziali o cariche in organi di governo delle Amministrazioni. E’ del pari evidente come detto divieto sia applicabile anche al caso di specie e, ciò, considerando che l’attività svolta dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale viene inquadrata nell’ambito delle prestazioni d’opera intellettuale (T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 23-09-2015, n. 4595), fattispecie quest’ultima suscettibile di rientrare nell’ambito degli incarichi di consulenza di cui all’art. 5 comma 9 sopra citato. Detta interpretazione era stata, peraltro, fatta propria anche dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con la nota del 07 Gennaio 2014 (prot. 104123), nota diretta alle strutture regionali interessate, nella parte in cui aveva sancito l’applicabilità del divieto di incarichi di consulenza anche ai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, atteso che il rapporto convenzionale viene inquadrato fra le prestazioni d’opera professionale di natura privatistica. In conclusione il ricorso è fondato e va accolto e di conseguenza vanno annullati i provvedimenti ora impugnati, con contestuale risarcimento del danno nei termini sopra indicati

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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