Incompletezza della cartella clinica

Cassazione Civile Sentenza n. 22639/16 – Incompletezza della cartella clinica – Il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica.

FATTO E DIRITTO: Con sentenza del 1 luglio 2004 il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda, proposta da (Omissis) ed (Omissis) nei confronti di (Omissis) e (Omissis) per il risarcimento dei danni che avrebbero cagionato per errore professionale rispettivamente in due interventi chirurgici alla (Omissis) effettuati – il primo dallo (Omissis) il 7 settembre 1991 e il secondo dall’(Omissis) il 3 giugno 1994 – presso l’Azienda Ospedaliera Cardarelli di Napoli, nonché le correlate domande risarcitorie avverso la Gestione Liquidatoria della ex Usl 40 e le relative compagnie assicurative. La Corte di Cassazione ha affermata che il medico ha l’obbligo di controllare la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella, la cui violazione configura difetto di diligenza ai sensi del secondo comma dell’art. 1176 c.c. ed inesatto adempimento della corrispondente prestazione medica. La Corte inoltre ha rilevato che “nella incompletezza della cartella clinica – che è obbligo del sanitario tenere in modo adeguato – rinviene proprio, in considerazione anche del principio della prossimità della prova, il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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