Pubblichiamo la circolare del Ministero dell’Ambiente dal titolo: “Informativa sulle disposizioni relative all’amalgama dentale previste dall’articolo 10 del Regolamento UE 2017/852 sul Mercurio”.
Com’è noto, il Regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio prevede, all’articolo 10, misure per
la gestione sostenibile dell’amalgama dentale in ortodonzia.
In base al comma 1 di tale articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2019 l’amalgama dentale può
essere usato solo in forma incapsulata pre-dosata. L’uso del mercurio in forma libera da parte dei
dentisti è vietato.
Inoltre, in base al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli operatori degli studi
odontoiatrici che utilizzano l’amalgama dentale o rimuovono otturazioni contenenti amalgama
dentale ovvero denti con tali otturazioni, devono garantire che il proprio studio sia dotato di
separatori di amalgama per trattenere e raccogliere le particelle di amalgama, incluse quelle
contenute nell’acqua usata. Tali operatori garantiscono che:
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a) i separatori di amalgama messi in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2018 assicurino un
livello di ritenzione delle particelle di amalgama pari almeno al 95 %;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2021 tutti i separatori di amalgama in uso assicurino il livello di
ritenzione specificato alla lettera a).
I separatori di amalgama devono essere soggetti alla manutenzione conformemente alle
istruzioni del fabbricante per garantire il più elevato livello di ritenzione praticabile.
Infine, in base al comma 6, i dentisti garantiscono che i loro rifiuti di amalgama, compresi i
residui, le particelle e le otturazioni di amalgama nonché i denti, o loro parti, contaminati con
amalgama dentale, siano gestiti e raccolti da una struttura o da un’impresa per la gestione dei rifiuti
autorizzata. I dentisti non rilasciano in alcun caso direttamente o indirettamente tali rifiuti di
amalgama nell’ambiente.
A questo riguardo si ricorda inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’amalgama dentale
non può essere utilizzato per le cure dei denti decidui, le cure dentarie dei minori di età inferiore a
15 anni e delle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, tranne nei casi in cui il
dentista lo ritenga strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente.
Si prega codesto Ministero e gli Enti e le Associazioni di categoria in indirizzo che leggono in
conoscenza di dare la massima diffusione possibile di questa informativa.
Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
Autore: Redazione