Iniziative per fronteggiare la carenza di personale sanitario – Nella interrogazione si chiede quali urgenti iniziative intendano adottare i Ministri interrogati per ovviare alla carenza di personale sanitario, al fine di tutelare quest’ultimo, garantire idonei livelli di assistenza ai pazienti, nonché scongiurare una nuova procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Nella seduta della Commissione Affari Sociali del 23.2.16 interviene il Sottosegretario Vito DE FILIPPO che risponde all’interrogazione rilevando che la direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha inteso disciplinare l’organizzazione dell’orario di lavoro, coordinando le disposizioni contenute nella direttiva 1993/104/CE con quelle della direttiva 2000/34/CE. L’articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003 garantisce ai lavoratori il diritto ad undici ore di riposo consecutivo nel corso di ogni periodo di 24 ore; mentre l’articolo 4 fissa in 48 ore, comprese le prestazioni straordinarie, la durata massima settimanale dell’orario di lavoro. La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una prima deroga al decreto legislativo n. 66 del 2003, riguardante il riposo del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del servizio sanitario nazionale. L’articolo 41, comma 13, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha apportato una seconda deroga relativamente al limite massimo dell’orario di lavoro settimanale. Dette deroghe hanno determinato, nel 2012, l’avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per contrasto della normativa italiana concernente l’orario di lavoro dei medici e del personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale con la normativa comunitaria.
“Per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà nell’organizzazione dei servizi e nell’erogazione delle prestazioni ai pazienti, tenuto conto che le limitazioni al turn over introdotte negli ultimi anni hanno comportato disagi nel Servizio Sanitario Nazionale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all’articolo 1, commi 541 e seguenti, ha previsto uno specifico percorso di programmazione regionale dei fabbisogni del personale, allo scopo di consentire l’indizione di procedure concorsuali straordinarie nel periodo 2016-2017, onde far fronte alle esigenze emerse. Dette procedure verranno in parte riservate ai lavoratori precari già operanti nel settore della sanità. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti al fabbisogno del personale, le regioni, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 luglio 2016, laddove emergano criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria, e quindi anche delle disposizioni che contemplano il contenimento del costo del personale ed i piani di rientro”.
Interviene in replica l’On. Walter RIZZETTO che “si dichiara non del tutto soddisfatto della risposta, stigmatizzando il fatto che sia necessaria l’apertura di una procedura di infrazione in sede europea per cercare di trovare una soluzione alle carenze di personale sanitario. Esprime, inoltre, perplessità sull’uso di forme di lavoro flessibile in campo sanitario previsto fino al mese di ottobre 2016. Segnala, inoltre, che in molte situazioni non si è proceduto ad un regolare pagamento delle ore di straordinario effettuate dal personale sanitario per garantire la piena operatività delle strutture ospedaliere”.
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