Iniziative per la predisposizione dello schema-tipo delle convenzioni tra università e regioni finalizzate alla regolamentazione delle attività svolte dal personale medico universitario per conto del Servizio sanitario nazionale – Nella interrogazione si rileva che l’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 dispone che “Il personale docente universitario, e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle università, convenzionati ai sensi dell’articolo 39, legge 23 dicembre 1978, n. 833, assumono per quanto concerne l’assistenza i diritti e i doveri previsti per il personale di corrispondente qualifica del ruolo regionale in conformità ai criteri fissati nei successivi commi e secondo le modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui al citato articolo 39. Dell’adempimento di tali doveri detto personale risponde alle autorità accademiche competenti in relazione al loro stato giuridico”. Il comma 13 dell’articolo 6 della legge n. 240 del 2010 prevede la possibilità di predisporre lo schema-tipo delle convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, schema al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Si chiede se i Ministri interrogati non ritengano di procedere rapidamente, d’intesa con le regioni, alla predisposizione dello schema-tipo delle convenzioni cui devono attenersi università e regioni come previsto dall’articolo 6, comma 13, della legge n. 240 del 2010 e se non ritengano di adottare, altresì, iniziative, anche di rango normativo se occorre, in cui venga ribadita la centralità delle università nella formazione pre e post laurea dei laureati in medicina e nelle professioni sanitarie. Nella seduta dell’Assemblea della Camera dei Deputati del 18 settembre 2015 interviene il Sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la ricerca, Gabriele Toccafondi, che sottolinea che la norma stabilisce che il MIUR, di concerto con il Ministero della salute e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni e sentita la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca transnazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, predisponga lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale. Il Sottosegretario precisa che nel 2011 il MIUR ha sottoposto al Ministero della salute uno schema-tipo, che è stato inoltrato, a cura della competente direzione generale, al coordinamento tecnico della commissione salute per preliminari valutazioni. Ad oggi, non risulta pervenuto il parere del citato organo. “Con riferimento alla proposta avanzata dall’onorevole interpellante circa eventuali iniziative, anche di rango normativo finalizzate a ribadire la centralità delle università nella formazione pre laurea e post laurea dei laureati in medicina e nelle professioni sanitarie, si osserva che già nell’ordinamento vigente è previsto che i titoli di laurea in medicina e chirurgia, i titoli di laurea abilitanti alle professioni sanitarie ed i titoli di specializzazione di area sanitaria siano rilasciati dalle università”. Il Sottosegretario infine con particolare riguardo alla formazione specialistica, rileva che, “nell’ambito dei lavori del tavolo politico, istituito ai sensi dell’articolo 22 del Patto per la salute 2014/2016 con il compito di individuare, anche alla luce delle esperienze degli altri Paesi dell’Unione europea, specifiche soluzioni normative finalizzate a una valorizzazione delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, è emersa l’esigenza di valorizzare il ruolo della rete formativa regionale per lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in formazione, fermo restando il ruolo delle università nella formazione pre e post laurea”
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