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Inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati

Cassazione Civile  – Inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati – La Corte di Cassazione ha affermato che  l’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici titolari di incarico convenzionale ultraquinquennale, previsto a determinate condizioni dal comma 1 bis dell’art. 8 del  D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, è subordinato al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite e approvate dalle Aziende Sanitarie Locali. Sentenza n. 14414/15

FATTO: La Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza n. 790 pubblicata il 21.9.2011, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, dichiarava il diritto di L.A.M., medico titolare di incarico convenzionale a tempo indeterminato nel Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (118), ad essere inquadrata nel ruolo sanitario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano- Sulmona-L’Aquila, in qualità di dirigente medico di I livello, con decorrenza dalla domanda di inquadramento, e condannava la ASL a corrisponderle il corrispondente trattamento economico, oltre interessi legali, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale ed a pagare le spese di lite. La Corte, richiamando un proprio precedente, riteneva che l’art. 8 comma 1 bis del D.Lgs. n. 229 del 1999 introducesse un diritto soggettivo in capo ai medici addetti alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi, titolari, come la L., di un incarico convenzionale a tempo indeterminato da almeno cinque anni, ad essere inquadrati nel ruolo sanitario, purché sussistessero i requisiti contemplati dalla stessa normativa, consistenti nella previa individuazione ad opera delle Regioni delle attività che richiedevano l’instaurazione di un rapporto di impiego e l’ottenimento del giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al D.P.C.M. n. 502 del 1997. Per la cassazione della sentenza l’Azienda sanitaria locale n. 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha proposto ricorso, affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso L.A.M..

DIRITTO: La modifica realizzata nel 1999, con l’introduzione dell’inciso "nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all’art. 6 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni", ha introdotto una precisa condizione per l’inserimento nel ruolo sanitario dei medici convenzionati, consistente nelle previsioni delle dotazioni organiche, mantenuta all’esito dell’intervento del 2000. Pur nell’ottica di una tendenziale stabilizzazione dei medici addetti alle aree di attività dell’emergenza territoriale e della medicina dei servizi individuate dalle regioni come obiettivo di rafforzamento strutturale, al fine del miglioramento dei servizi, la legge sopravvenuta ha quindi demandato all’autonomia delle singole AUSL la concreta attuazione di tale potenziamento, che deve conciliarsi con le determinazioni generali della pianta organica. Il fatto che il diritto sia condizionato alla disponibilità del posto nell’organico è peraltro confermato anche dall’ultimo periodo del comma 1 bis introdotto nel 1999, sopra riportato, che manifesta come il passaggio in ruolo non debba necessariamente essere immediato, ma si debba armonizzare con il complessivo programma di assunzioni delle aziende regionali. La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "L’inquadramento nel ruolo sanitario dei medici titolari di incarico convenzionale ultraquinquennale, previsto a determinate condizioni dal comma 1 bis dell’art. 8 del  D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive integrazioni e modificazioni, è subordinato al rispetto dei limiti dei posti delle dotazioni organiche, definite e approvate dalle Aziende U.S.L.").

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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