Interpellanza urgente – Iscrizione ai corsi di laurea in odontoiatria – Trasferimenti di studenti provenienti da Università di Paesi comunitari – Nell’interrogazione si rileva che l’università degli studi dell’Aquila con decreto rettorale n.1044/2009 aveva reso noto che si erano liberati quarantadue posti per gli anni di corso successivi al primo, per i corsi di laurea in odontoiatria per l’anno accademico 2009/2010. Molti studenti quindi, dopo aver frequentato i primi anni del corso di laurea in medicina, farmacia e medicina dentaria – specializzazione medicina dentaria presso l’università dell’Ovest “(…)” di Arad (Romania), chiedevano l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso l’università degli studi dell’Aquila; conseguentemente ottennero il trasferimento all’università dell’Aquila, e vennero regolarmente immatricolati cominciando a svolgere tutte le attività didattiche. Il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca il 26 ottobre 2009 con una nota, rilevava che la procedura delineata dall’università degli studi dell’Aquila per l’ammissione agli anni di corso successivi al primo di studenti già iscritti e frequentanti università di altri Paesi dell’Unione europea si ponesse in contrasto con le previsioni di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 (“Norme in materia di accessi ai corsi universitari”); pertanto, con un provvedimento del 6 novembre 2009 il rettore dell’università degli studi dell’Aquila, ritenuto doveroso accogliere l’invito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, disponeva l’annullamento dei decreti di immatricolazione adottati alcuni mesi prima e quindi l’iscrizione di tutti gli studenti proveniente da Università di Paesi comunitari ai quali in precedenza aveva accordato l’iscrizione; tutti gli studenti interessati dal provvedimento di cancellazione ne hanno poi chiesto l’annullamento: taluni con ricorso giurisdizionale al Tar del Lazio, taluni altri con ricorso al Tar dell’Abruzzo, altri ancora con ricorso straordinario al Capo dello Stato; in molti casi i tribunali amministrativi hanno accolto tali domande, il che ha permesso agli studenti – che erano stati matricolati dall’università italiana – di proseguire negli studi; il Ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca e l’università dell’Aquila hanno proposto sempre appello avverso le varie sentenze rese dai Tar del Lazio e dell’Abruzzo; recentemente, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in tema di trasferimenti dall’estero e con la sentenza n.1 del 2015 ha statuito come il superamento del test selettivo non debba essere considerato come elemento discriminante ai fini dell’accoglimento delle domande di trasferimento ad anni successivi al primo; predetto giudicato lascia comunque ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni interessate in quanto rimette alla potestà regolamentare dei singoli atenei la fissazione dei criteri di accoglimento e graduazione delle domande. Si chiede con quali iniziative il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca intenda intervenire in considerazione della sentenza citata in premessa al fine di evitare per il futuro il ripetersi di queste situazioni inammissibili e intollerabili, assicurando parità di trattamento a tutti gli studenti.
Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando torni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Leggi la privacy policy completa.