Interpretazione dell’articolo 2 della legge 194 del 1978: interruzione volontaria di gravidanza

Interrogazione e risposta del Governo- Interpretazione dell’articolo 2 della legge 194 del 1978, sull’interruzione volontaria di gravidanza – Nell’interrogazione si rileva che nel suo rapporto al Parlamento sulla attuazione della legge 194 del 22 maggio 1978, presentato il 15 ottobre 2014, il Ministro della Salute ha meritevolmente riferito, per la prima volta, sui colloqui tra il medico e la gestante, ma soltanto in termini numerici. Si chiede se il Ministro condivida l’interpretazione dell’articolo 2 della legge 194 del 1978, secondo la quale la funzione prioritaria dei consultori è quella di evitare l’aborto mediante il superamento delle difficoltà delle gestanti e se, conseguentemente il Ministro ritenga necessario che sia rinnovato il decreto del presidente della regione Lazio emanato come commissario ad acta e cioè come organo di Governo per il riordino economico della sanità nella regione, pubblicato il 22 maggio 2014 nel bollettino ufficiale della regione, nella parte in cui il suddetto provvedimento ingiunge agli obiettori di coscienza presenti nei consultori del Lazio (in minima percentuale – 1 su 10 – come risulta dalla già ricordata relazione ministeriale) di partecipare all’iter abortivo con il rilascio dei titoli necessari per eseguire l’interruzione volontaria di gravidanza e di prescrivere o somministrare prodotti da essi in coscienza ritenuti abortivi. Il sottosegretario Vito DE FILIPPO intervenuto in Commissione Affari Sociali nella seduta del 19 marzo 2015 risponde all’interrogazione rilevando che la questione sollevata dagli Onorevoli interroganti presenta profili di oggettivo interesse e di estrema delicatezza per il Ministero della Salute che la segue con la dovuta attenzione. Nel merito della questione il sottosegretario sottolinea che sul tema in esame si è espresso il Consiglio di Stato, con ordinanza del 5 febbraio 2015, che ha riconosciuto, sia pure in sede cautelare, la fondatezza dell’istanza di sospensione del provvedimento del Commissario ad acta della Regione Lazio del 12 maggio 2014, di ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei consultori familiari regionali, nella parte in cui il citato provvedimento prevede il dovere del medico operante presso il Consultorio familiare di attestare, anche se obiettore di coscienza, lo stato di gravidanza e la richiesta della donna di voler effettuare l’IVG, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge n.194 del 1978. Evidenzia  inoltre che l’ordinanza del Consiglio di Stato, invece, non ha ravvisato sufficienti elementi di fondatezza dell’istanza di sospensione, con riferimento alla questione riguardante la prescrizione di contraccettivi, anche meccanici e postcoitali, in ciò confermando, dunque, l’ordinanza del Tar che aveva respinto la richiesta di sospensione del provvedimento citato sul punto in cui prevede l’obbligo della predetta prescrizione anche per i medici obiettori di coscienza. Sottolinea che il rifiuto di prestazione professionale è possibile, a prescindere dall’avvalersi o meno dell’obiezione di coscienza, nelle condizioni indicate dall’articolo 22 del codice deontologico medico del 2014, quale sancisce che “il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto", oltre che con la propria coscienza, anche “con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione”. Segnala infine che l’interpretazione di tale disposizione, anche con riguardo ai profili in esame, non può che essere rimessa all’Ordine dei Medici. Mario SBERNA intervenuto in replica ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata ed insiste sulla necessità di rispettare la legge n.194 del 1978, assicurando ai medici dei consultori il diritto all’obiezione di coscienza).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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