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Interrogazioni a risposta immediata in Commissione – IRAP e medici di base

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione – IRAP e medici di base- Nell’interrogazione si rileva che l’assoggettabilità all’IRAP dei medici di base è stata nel tempo oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali caratterizzate da una profonda contraddittorietà esclusivamente legata alla definizione del presupposto che giustifica il tributo, consistente, ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997; “…nell’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La Corte di Cassazione con sentenza n.22020 del 25 settembre 2013 ha affermato che il medico di medicina generale ha diritto al rimborso del tributo IRAP in quanto la presenza presso lo studio dove esercita la professione di un dipendente non prova la sussistenza di una propria abituale “autonoma organizzazione”, presupposto, come si è visto, essenziale per individuare i soggetti passivi del tributo ai sensi, oltre che del sopra citato articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, delle circolari dell’Agenzia delle entrate n. 141/E del 4 giugno 1998 e n. 45/E del 13 giugno 2008. Come afferma anche la suddetta sentenza della Cassazione, strumenti e collaboratori di studio, non hanno di per sé un valore aggiunto per incrementare la produttività economica dello studio la cui attività si fonda sulla prestazione d’opera intellettuale del medico in assenza della quale lo studio non potrebbe operare. A fronte dei suddetti principi di portata generale fissati nel tempo da una diffusa e consolidata giurisprudenza che ha stabilito una linea interpretativa di diritto che, escludendo aprioristicamente che in capo al medico di base si configuri l’autonoma organizzazione, ha aperto la strada a numerose richieste di rimborso da parte di quei medici che avevano indebitamento pagato l’imposta, si è assistito negli anni ad un orientamento contrario da parte di alcune commissioni tributarie che, invece, ritengono sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione la presenza di una segretaria addetta alla ricezione degli appuntamenti. Tale ambiguità ha portato l’amministrazione finanziaria a volte a soccombere ed altre volte, alternativamente, a vincere i ricorsi. S i chiede se il Ministro dell’Economia e delle Finanze non ritenga necessario assumere iniziative normative per chiarire che i medici di base non possono essere considerati assoggettabili ai presupposti impositivi dell’IRAP, anche al fine di superare definitivamente ed in maniera uniforme tutti i contenziosi attualmente in corso).

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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