Oggetto: Creazione di un registro europeo per la consultazione, da parte di autorità e pazienti degli Stati membri, delle condanne disciplinari e penali a carico degli operatori sanitari | |
A norma dell’articolo 152 del trattato, l’Europa è tenuta a garantire un elevato livello di protezione della salute. Nelle ultime settimane, sono stati tuttavia scoperti nei Paesi Bassi due casi di operatori sanitari che continuavano a esercitare la propria attività pur essendo stati sospesi (anche solo temporaneamente) o interdetti dall’esercizio della professione, mentre, nella regione del Limburgo, un medico inglese, anche lui dispensato dalla professione, continuava a svolgere indisturbato l’attività di chirurgo. L’assenza di un registro europeo attraverso il quale autorità, utenti e pazienti di tutti gli Stati membri possono consultare le sentenze disciplinari o penali emesse nei confronti degli operatori sanitari della Comunità fa sì che nell’Unione possano circolare medici con precedenti problematici. 1. Quali iniziative intende la Commissione adottare o ha già adottato per pervenire alla creazione di un registro europeo di questo tipo? 2. Quali sono i margini di modifica della direttiva 2005/36/CE(1), che disciplina soltanto il riconoscimento delle qualifiche, ma non i casi di sospensione e dispensa dalla professione medica? 3. Come valuta la Commissione la possibilità di presentare ulteriori proposte mirate a inserire nella direttiva sull’assistenza medica transfrontaliera l’obbligo di rendere i registri sull’esercizio della professione medica facilmente accessibili a chiunque in qualsiasi momento? Soltanto in questo modo, utenti e pazienti saranno messi in condizione di effettuare una scelta ben ponderata. |
Autore: Redazione FNOMCeO