Irap e medici: si pronuncia la Cassazione civile

Cassazione Civile  – IRAP E MEDICI – La Corte di Cassazione  ha  affermato che –  con riguardo all’ipotesi di un medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica – ai fini della soggezione ad IRAP dei suoi proventi non è sufficiente che lo stesso si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. (Ordinanza n. 14886/15)

FATTO: Nella controversa avente origine dall’impugnazione da parte di M.B.A., medico cardiochirurgo, della cartella contenente l’intimazione di pagamento dell’IRAP per l’anno 2005, la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n.. 225/2013, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, favorevole alla contribuente, dichiarando la legittimità dell’atto impugnato.In particolare, il Giudice di appello riteneva che la contribuente non avesse fornito, come da suo onere, la prova dell’insussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP risultando, al contrario, dall’analisi della dichiarazione dei redditi, la percezione di compensi elevati, un ammontare di beni strumentali per Euro 16.636,00, rilevanti importi di spese sostenute e di quote di ammortamento nonché la possibilità di utilizzo di uno studio, allocato in una unità immobiliare utilizzata promiscuamente, di superficie complessiva pari a mq. 30.

DIRITTO: L’IRAP coinvolge una capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa "esterna", cioè da "un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc."), cosicché è "il surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista…ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale". Si è poi affermato, con riguardo all’attività di un professionista, che la sola "disponibilità di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate dalla suddetta normativa, rientrando nell’ambito del "minimo indispensabile" per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo" (cfr Cass. n. 10240 del 2010), nonché, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Cinica, che in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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