IRAP MEDICI – La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente, e che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrano nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti.
FATTO E DIRITTO: Il contribuente (Omissis), esercente l’attività professionale di medico specialista in oftalmologia, ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. stacc. Di Brescia – n. 12760/2014, depositata il 10 marzo 2014, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto avverso l’istanza di rimborso per IRAP relativa agli anni dal 2004 al 2007. La CTR affermava la sussistenza dei requisiti minimi di organizzazione sufficienti ad integrare il presupposto impositivo dell’Irap, rilevando che il contribuente aveva percepito rilevanti compensi, aveva dichiarato significative quote di ammortamento di beni strumentali e non trascurabili compensi corrisposti a terzi ed in particolare quasi esclusivamente al medesimo medico specialista. La Corte di Cassazione ha affermato che ai fini del presupposto impositivo Irap è irrilevante l’ammontare dei compensi percepiti dal contribuente, e che, avuto riguardo all’entità dei beni strumentali, la disponibilità da parte di un medico di beni strumentali anche di un certo rilievo economico non è idonea a configurare il presupposto dell’autonoma organizzazione, in quanto detti beni, anche di una certa consistenza, rientrino nelle attrezzature usuali per tale categoria di professionisti. Non è inoltre sufficiente ad integrare il presupposto impositivo il versamento da parte del contribuente di compensi a terzi non inseriti nella struttura organizzativa del professionista, e le cui prestazioni non abbiano carattere continuativo. Orbene, nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando la sussistenza dell’autonoma organizzazione del professionista sulla base dei compensi percepiti e dando rilievo al costo dei beni strumentali ed alle somme corrisposte a terzi, omettendo di valutare se il costo delle attrezzature si riferiva a beni necessari all’esercizio dell’attività professionale del contribuente, e se, con riferimento alle somme erogate a terzi, si trattava o meno di compensi occasionali per consulenze specifiche e saltuarie. La Corte ha accolto il ricorso del medico.