Irap Medici Convenzionati

Cassazione Civile Ordinanza n. 17347/16 – IRAP medici convenzionati – La Corte di Cassazione ha affermato che non paga l’IRAP il medico convenzionato con il SSN per i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria, ritenendo che gli stessi siano insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate propone ricorso nei confronti di B.E. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 268/01/2014 con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanze del contribuente (esercente la professione di Medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2005 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare i giudici di appello hanno sostenuto che non sussisteva il requisito dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettamento ad IRAP, stante l’utilizzo “minimale di beni strumentali di modico valore” e l’assenza dell’ausilio di collaboratori, “eccezion fatta per la presenza di una segretaria part-time (incaricata di rispondere al telefono e gestire gli appuntamenti) e per il necessario ricorso ai colleghi medici sostituti”.

La Corte di Cassazione ha affermato che non paga l’IRAP il medico convenzionato con il SSN per i compensi corrisposti ad un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria, ritenendo che gli stessi siano insufficienti ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali – eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato e generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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