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Irap Medici Convenzionati: Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate

Cassazione Civile Ordinanza n. 17348/16 – Irap medici convenzionati – La Corte di Cassazione ha accolto un ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della C.T.R. impugnata, rilevando che essa non è conforme ai principi di diritto in materia di IRAP, essendosi limitata ad affermare genericamente che alcune attività di lavoro autonomo, quale quella del medico, convenzionato con il SSN, non sono mai assoggettabili ad IRAP, a prescindere dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione dell’attività stessa.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2005 al 2008 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che l’autonoma organizzazione, presupposto dell’IRAP, intesa come requisito idoneo “non solo ad amplificare le prestazioni del lavoratore autonomo ma di essere sganciato dall’attività dell’organizzatore”, non ricorre mai, per talune professioni di lavoro autonomo (quali il notaio, l’avvocato, il medico, l’odontoiatra, etc), anche se il professionista si avvalga di più dipendenti o collaboratori dotati di specifiche conoscenze tecniche, in quanto non può mai prescindersi dalla figura professionale del titolare.

La ricorrente ha lamentato, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 446/1997 e 2697 c.c., avendo la C.T.R. ritenuto, con affermazioni generiche ed apodittiche non assoggettabile ad IRAP l’attività del medico convenzionato con il SSN e non tenuto il contribuente, che agisca per il rimborso dell’IRAP già versata, a provare le caratteristiche della organizzazione della propria attività, trattandosi “di un fatto notorio”, così completamente omettendo ogni esame della fattispecie.

La censura è fondata. Infatti, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall’applicazione dell’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

La Corte di Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato la sentenza della C.T.R. impugnata, rilevando che essa non è conforme ai principi di diritto in materia di IRAP, essendosi limitata ad affermare genericamente che alcune attività di lavoro autonomo, quale quella del medico, convenzionato con il SSN, non sono mai assoggettabili ad IRAP, a prescindere dalle caratteristiche specifiche dell’organizzazione dell’attività stessa.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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