IRAP medici convenzionati

IRAP medici convenzionati – La Corte di Cassazione ha affermato che con riferimento alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatorietà sostitutiva per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.

FATTO E DIRITTO: (OMISSIS) propone ricorso contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 119/29/2013, depositata in data 21.8.13, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (medico convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2003 al 2006 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. La Corte ha affermato che “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale e/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Quanto poi alle spese per compensi a terzi, deve rilevarsi che ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatorietà sostitutiva per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo, il dato non rileva ai fini dell’assoggettamento ad IRAP.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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