Cassazione Civile Sentenza n. 6370/2017 – IRAP Medicina di gruppo – La Corte di Cassazione ha affermato che in materia di IRAP, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.
FATTO E DIRITTO: L’Agenzia dell’Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di (Omissis) , avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 124.9.12, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata dal 2004 al 2007 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. L’Agenzia del’Entrate con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. 446/1997, avendo i giudici della CTR affermato che le regole della citata disposizione non si applicano ai medici convenzionati con il SSN, non considerando che l’attività di medico, anche libero professionale, era svolta all’interno di uno studio associato che si avvaleva di un dipendente e che il professionista aveva comunque erogato compensi a terzi per prestazioni direttamente afferenti all’attività professionale ed aveva utilizzato beni strumentali di entità non trascurabile. L’art. 2 del D.lgs 446/97 prevede “presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta. 1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell’imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l’attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, l’ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente”. I giudici d’appello nell’accogliere il gravame del contribuente hanno sostenuto che l’attività svolta dal medico di medicina generale per le intrinseche caratteristiche era da ritenersi non assoggettabile ad IRAP e comunque, nello specifico, il contribuente aveva dimostrato di avere sostenuto spese per beni strumentali di valore finale modesto ed indispensabili all’esercizio dell’attività e non assumeva rilievo lo svolgimento in forma associata, modalità “prevista anzi raccomandata dalla Convenzione con il SSN” sino al 2008, al fine della produzione di un migliore servizio sanitario pubblico. La Corte di Cassazione ha affermato che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la medicina di gruppo non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio, ma solo per l’eventuale sussistenza di un’autonoma organizzazione; per quest’ultima, è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale. Con riferimento al caso di specie la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso e ha rinviato la causa alla CTR della Toscana.