IRAP MMG

IRAP MMG – L’assoggettamento del medico all’Irap dipende da un esame analitico dei beni strumentali utilizzati. La Corte ha inoltre confermato che la presenza di un dipendente con la qualifica di impiegato di concetto non è circostanza sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione.

FATTO E DIRITTO: S.R., (OMISSIS) propone ricorso contro l’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 49/11 della CTR della Campania. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.R., medico di base, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. della Campania, con la suddetta sentenza, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione, siccome emergente dalla presenza di beni strumentali che dimostrano una struttura ben attrezzata, nonché l’utilizzo di un dipendente con la qualifica "imp. conc.". Le Sezioni Unite della  Corte di Cassazione con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Alla luce di tale principio la motivazione adottata dal Giudice di appello, il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione per la presenza di un impiegato di concetto e, del tutto genericamente, nella esistenza di beni strumentali che indicherebbero la presenza di una struttura bene attrezzata, prova evidente di esercizio organizzato e proficuo dell’attività professionale, anche a giudicare dalle somme chieste a rimborso), non solo si discosta da tale principio laddove dà rilevanza alla presenza di un dipendente ed all’entità delle somme richieste a rimborso, ma soprattutto, è insufficiente laddove non spiega in alcun modo perché i beni strumentali utilizzati eccederebbero il minimo indispensabile, secondo l’id plerumque accidit, per l’esercizio della professione. Il ricorso del medico è stato quindi accolto

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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