IRAP MMG

Cassazione Civile Ordinanza n. 17190/16IRAP MMG – La Corte di Cassazione ha affermato che un supporto organizzativo di beni strumentali e di collaboratori può servire non solo ad incrementare il numero dei pazienti (e quindi il reddito) del medico di base, ma anche, nel caso del massimalista, a mantenere tale numero (e quindi il reddito) garantendo, attraverso il miglior servizio reso ai pazienti, la fidelizzazione di medesimi. Pertanto non si può escludere l’autonoma organizzazione solo sulla base di una presunta insussistenza di personale dipendente, senza per nulla esaminare la specifica complessiva situazione rappresentata dall’Ufficio, con particolare riferimento all’utilizzazione di quattro studi e di beni strumentali di non modesto importo.

FATTO E DIRITTO: L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, di professione "medico di base convenzionato con il SSN", avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni 2004/2007; la CTR, in particolare, ha escluso, nel caso di specie, la sussistenza dell’autonoma organizzazione, atteso che il medico convenzionato aveva esposto nelle presentate dichiarazioni spese per compensi a terzi di importo modesto, che come tali, non erano riconducibili a personale dipendente. L’Agenzia delle Entrate si duole che la CTR abbia ritenuto insussistente l’autonoma organizzazione, senza considerare che il contribuente usufruiva di quattro studi attrezzati ed utilizzava beni strumentali di valore da Euro 45.003,00 a 50.683,00, sono fondati. Nella specifica ipotesi del medico di base, va poi ribadito che un supporto organizzativo di beni strumentali e di collaboratori può servire non solo ad incrementare il numero dei pazienti (e quindi il reddito) del medico di base, ma anche, nel caso del massimalista, a mantenere tale numero (e quindi il reddito) garantendo, attraverso il miglior servizio reso ai pazienti, la fidelizzazione di medesimi; spetta poi al giudice del merito accertare, in concreto, i presupposti della fattispecie impositiva, in considerazione della eventuale eccedenza, rispetto al minimo indispensabile per l’esercizio della professione, della dotazione dei mezzi strumentali a disposizione del professionista e delle specifiche modalità qualitative e quantitative delle prestazioni lavorative di cui egli si avvale (Cass. 1542/2015). La CTR nell’impugnata sentenza ha escluso l’autonoma organizzazione solo sulla base di una presunta insussistenza di personale dipendente, senza per nulla esaminare la specifica complessiva situazione rappresentata dall’Ufficio, con particolare riferimento all’utilizzazione di quattro studi e di beni strumentali di non modesto importo; così statuendo non ha fatto corretta applicazione dei predetti principi.

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Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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