Cassazione Civile Sent. n. 20703/16 – Irap MMG convenzionati – L’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive (pulizia dello studio e accoglienza dei pazienti) non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo.
FATTO E DIRITTO: Con sentenza n. 135/2/13 la CTR della Calabria ha rigettato l’appello proposto nei confronti del dott. (Omissis) dall’Agenzia delle Entrate per la riforma della sentenza di primo grado del CTP di Cosenza, che aveva accolto i ricorsi proposti dal contribuente (medico di base convenzionato con il SSN) avverso ciascun silenzio-rifiuto dell’Ufficio sulle istanze di rimborso che il (Omissis) aveva presentato per l’Irap versata negli anni dal 2003 al 2007. Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione al quale l’intimato resiste con controricorso. L’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 446/97 in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo accertato, in fatto che le spese per personale dipendente riguardassero unicamente la collaborazione di un’impiegata part-time per sole tre ore giornaliere per la pulizia dello studio e l’accoglienza dei pazienti. La Corte di Cassazione ha affermato che l’avere il professionista impiegato alle proprie dipendenze un’impiegata part-time con mansioni meramente esecutive non costituisce circostanza di per sé sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto impositivo del tributo. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza).