Irap Professionisti

Cassazione Civile  – Irap Professionisti – L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione  oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Sentenza n. 22468/15

FATTO: R.R.S.  ricorre per tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, 23/5/09 dep. 10 marzo 2009 che, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato l’appello interposto dal contribuente sulla impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate sulla istanza di rimborso dell’Irap versata per gli anni dal 2000 al 2003 in relazione alla propria attività libero professionale di ingegnere. In particolare la CTR ha statuito che il requisito dell’attività autonomamente organizzata, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre per il libero professionista non già nella esistenza di una seppur minima organizzazione di beni strumentali e risorse umane, bensì nella capacità del libero professionista di porre in essere scelte autonome di organizzazione e di lavoro rispetto al mondo esterno.

DIRITTO: La Corte di Cassazione ha affermato che l’Irap coinvolge una capacità produttiva impersonale  e aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa esterna, cioè da un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto e indiretto ecc.), cosicché è il “surplus di attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista… ad essere interessato dall’imposizione che colpisce l’incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale”. In sostanza l’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’applicazione dell’Irap solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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