Irap professionisti

Cassazione Civile Ordinanza n. 15248/16 – IRAP professionisti – La Corte di Cassazione ha affermato che il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione; non sussiste infatti un’attività autonomamente organizzata allorquando il professionista svolga la propria attività professionale personalmente, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con beni strumentali di ridotta entità.

FATTO  E DIRITTO: W.L.A.O., grafico pubblicitario, impugnava avanti alla CTP il silenzio rifiuto dell’Agenzia delle entrate all’istanza di rimborso IRAP per gli anni d’imposta dal 2004 al 2007. La decisione di rigetto della CTP veniva riformata dalla CTR, la quale accoglieva l’appello del contribuente. I giudici di secondo grado non ritenevano sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, lo stesso non risultando dai quadri RE delle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili, documenti che il primo giudice aveva trascurato di valutare.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione al quale il contribuente ha resistito con controricorso. La Corte di Cassazione ha affermato che il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse ed impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, assumendo rilevanza ai fini della sussistenza di un’attività autonomamente organizzata che accresce e potenzia la capacità produttiva dell’obbligato.

Nella specie, la decisione gravata, secondo la quale dalle dichiarazioni dei redditi e dal registro dei cespiti ammortizzabili prodotti dal contribuente si evinceva che lo stesso svolga la propria attività professionale personalmente, senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori se non occasionali e con beni strumentali di ridotta entità, contiene un accertamento di fatto in ordine all’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

La Corte di Cassazione ha rilevato infine che il richiamo alla natura ingente dei compensi non costituisce indice per affermare il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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