IRAP PROFESSIONISTI – La Corte di Cassazione ha affermato che non sono soggetti ad IRAP i compensi che un professionista percepisce durante lo svolgimento dell’attività libero professionale consistente esclusivamente in consulenza o collaborazione presso uno studio altrui o strutture professionali esterne da altri organizzate.
FATTO E DIRITTO: (Omissis) propone ricorso contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza della CTR Abruzzo n. 23.3.2009, che su impugnazione di istanza di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto l’appello dell’Ufficio. In particolare la CTR ha preso atto della mancata produzione di idonea prova da parte del contribuente sulla mancanza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione contro le non contestate spese di ammortamento e la collaborazione con strutture professionali, espressamente ammessa dallo stesso contribuente, “dei cui apporti l’attività professionale dei (Omissis) si è giovata ed è risultata costantemente arricchita”. La Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di (Omissis) ha affermato che non sono soggetti ad IRAP i compensi che un professionista percepisce durante lo svolgimento dell’attività libero professionale consistente esclusivamente in consulenza o collaborazione presso uno studio altrui o strutture professionali esterne da altri organizzate. Infatti ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo o un professionista non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia autonoma, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi)