IRAP professionisti

Cassazione Civile  – IRAP professionisti – La sporadicità ed esiguità delle spese sostenute per lavoro dipendente e per collaborazioni di terzi e l’esiguità degli ammortamenti dei beni strumentali, oltre alla esiguità di tutte le altre spese sostenute, fanno ritenere che l’appellato, negli anni in contestazione, abbia esercitato la propria attività professionale senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Sentenza n. 573/16

FATTO: Con sentenza n. 9/4/2009, depositata il 23/3/2009, la Commissione tributaria regionale della Puglia, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto a M.L., avvocato, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000-2003. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

DIRITTO: L’art. 2 del D.Lgs. n. 446/97, prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP l’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. E’ stato altresì precisato e va qui ribadito che in generale, è soggetto passivo dell’imposta chi si avvalga, nell’esercizio dell’attività dì lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale. Nel caso di specie, il giudice a quo ha fatto buon governo di tali principi escludendo che il requisito della "autonoma organizzazione", nei termini sopra illustrati, possa ricavarsi dai dati acquisiti in quanto espressivi di costi sostenuti negli anni di riferimento per collaborazioni di terzi aventi però carattere sporadico e per importi obiettivamente esigui. La sporadicità ed esiguità delle spese sostenute per lavoro dipendente e per collaborazioni di terzi e l’esiguità degli ammortamenti dei beni strumentali, oltre alla esiguità di tutte le altre spese sostenute, fanno ritenere che l’appellato, negli anni in contestazione, abbia esercitato la propria attività professionale senza organizzazione di capitali o lavoro altrui. La Corte ha, quindi,  rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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