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Istanza di accesso agli atti – Inammissibile il ricorso dello SNAMI

Tar Campania  – Istanza di accesso agli atti – Inammissibile il ricorso dello SNAMI – Il Tar Campania ha affermato che il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l’imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione; pertanto l’istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome. Sentenza n. 907/16

FATTO: Il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani S.N.A.M.I. propone ricorso contro l’ASL di Caserta per l’annullamento del silenzio – rigetto serbato dall’Azienda intimata sull’istanza di accesso agli atti notificata all’ASL di Caserta in data 11.8.2015  avente ad oggetto la seguente documentazione:

– atti aventi ad oggetto la turnazione dei medici di emergenza, al fine di verificare la congruità del numero degli stessi;- delibere istitutive del servizio di emergenza territoriali – 118 presso l’ASL di Caserta;- tutti gli atti di natura provvedimentale con i quali è avvenuta la nomina dei medici (dr. G. e dott. P.) quali responsabili del servizio 118, al fine di verificare la competenza funzionale di chi ha firmato gli atti interlocutori.

DIRITTO: Il ricorso va dichiarato inammissibile. Il funzionario che riceve la richiesta di ostensione deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l’imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione; pertanto l’istanza deve provenire dal diretto interessato o da soggetto che possa spenderne il nome. Ne discende che, nel caso in cui l’istanza di accesso sia formulata dal difensore, è necessario che la stessa o sia sottoscritta anche dal diretto interessato, e in tal caso allo stesso se ne imputa la provenienza, ovvero che l’istanza sia accompagnata dal mandato al difensore, che acquisisce in tal modo il potere di avanzare la stessa in luogo dell’interessato, mentre in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l’istanza deve considerarsi inammissibile e con essa il ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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