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La patologia contratta da vaccinazione obbliga il Ministero della Salute al risarcimento

Cassazione CivileLa patologia contratta da vaccinazione obbliga il Ministero della Salute al risarcimento – La Corte di Cassazione ha affermato che, sulla base dell’art. 123 del  D.Lgs. n. 112 del 1998 che prevedeva che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, il soggetto tenuto ad erogare la somma a titolo di  risarcimento è il Ministero della Salute. Sentenza n. 3545/16

FATTO E DIRITTO: Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Milano, S. A. e V.C.E., nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore S.F., chiedevano nei confronti del Ministero della Salute e della Regione Lombardia, il riconoscimento del proprio diritto a percepire l’indennizzo ai sensi della legge n. 210/92  , in conseguenza della patologia ("cerebellite immunoimmediata con lieve ritardo delle acquisizioni psicomotoria") contratta a seguito di vaccinazioni (antipolio, anti DTP, antiepatite B e antimorbillosa). Il Tribunale, previa chiamata in giudizio dell’Azienda Sanitaria locale della Provincia di Milano (OMISSIS), accoglieva (parzialmente) la domanda e condannava il Ministero alla corresponsione dell’indennizzo quantificato sulla base dei valori previsti dalla sesta categoria della tabella A allegata al DPR n. 834/81, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa con rivalutazione (sull’intero importo) ed interessi dal 121^ giorno successivo alla presentazione della domanda. La Corte di appello di Milano, decidendo sul gravame proposto tanto dal Ministero della Salute quanto da S.A. e da V.C.E., confermava la decisione di primo grado. La Corte di Cassazione ha affermato che il legittimato passivo in una controversia avente ad oggetto una prestazione di assistenza sociale è il soggetto che, in forza della disciplina (sostanziale) di tale prestazione, è tenuto a riconoscerla, ossia è il soggetto coinvolto nel lato passivo del rapporto obbligatorio che sorge al verificarsi di certi presupposti di spettanza del beneficio; questa coincidenza, quando si tratta della pubblica amministrazione in senso lato che si articola in una pluralità di enti pubblici e di centri di imputazione soggettiva, non è indefettibile nel senso che il legislatore potrebbe dettare una regola specifica di individuazione della legittimazione passiva distinguendo ad esempio il soggetto che riconosce il beneficio e quello che in concreto lo eroga; nella fattispecie in esame il problema della legittimazione passiva sorge – e si pone in chiave problematica – proprio in ragione del decentramento della gestione del beneficio, che però è stato avviato in un contesto di riparto di competenze tra Stato e Regione che, all’epoca, vedeva la disciplina dell’indennizzo in esame, quale forma di assistenza sociale, rientrare nella competenza della legge statale, ed è proseguito nel mutato contesto della riforma dell’art. 117 Cost., che ha notevolmente ampliato le competenze del legislatore regionale;la Corte di Cassazione rileva che  l’art. 3 di entrambi i D.P.C.M. (8 gennaio 2002 e 24 luglio 2003) si è limitato a regolare la ripartizione tra Stato e regioni solo degli "oneri" derivanti dal contenzioso, rimaneva invece vigente – pur nel mutato quadro costituzionale delle competenze legislative Stato-Regioni – l’art. 123 del  D.Lgs. n. 112 del 1998, che prevedeva che sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati

Autore: Marcello Fontana - Ufficio Legislativo FNOMCeO

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