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L’Amministrazione Statale deve rimborsare al proprio dipendente in contributo di iscrizione all’Albo

La sentenza riguarda espressamente la professione forense,ma i principi giuridici contenuti son estendibili alle professionisanitarie. La sentenza n. 7776/2015 della Corte di Cassazione depositata il 16aprile scorso respinge l’appello dell’INPS avverso alla sentenza del Tribunaledi Napoli n. 1022/2008, di accoglimento della domanda proposta da un avvocato peril rimborso di quanto versato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napolicome tassa per l’iscrizione nell’elenco speciale (riguardante gli avvocatidegli enti pubblici) per il periodo 1989-2002, in cui era stato dipendentedell’Istituto. La spesa d’iscrizione all’Albo professionale «risponde all’esclusivointeresse del datore di lavoro»,si legge nella sentenza, «enon anche all’interesse del lavoratore», pertanto «le spese sostenute dallavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essererimborsate al dipendente»; ancora, ai sensi dell’art. 1719 c.c., «il mandante èobbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale chequesti abbia subito in conseguenza dell’incarico, fornendogli i mezzipatrimoniali necessari» Se daun lato l’Istituto richiama quanto affermato dalla Corte dei Conti dellaRegione Sardegna nel parere n.1/2007, secondo cui la tassa d’iscrizioneall’Albo professionale rientra nell’indennità di toga, dall’altro la sentenzan. 7776 si rifà al Consiglio di Stato reso il 15 marzo 2011, che avevaaffermato che tale tassa, in caso di esclusività di svolgimento di attivitàprofessionale nell’ambito di lavoro dipendente, rientra tra i costi gravantisull’Ente che beneficia dei risultati dell’attività stessa. Ilquadro così definito vale anche per le professioni sanitarie, le cuiassociazioni d’avvocatura stanno interpellando i Dipartimenti di riferimentochiedendo se, alla luce della giurisprudenza in materia, anche i dipendentipubblici del settore debbano chiedere il pagamento dell’iscrizione agli Albi.

Autore: Redazione FNOMCeO

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