Riceviamo e pubblichiamo l’articolo inviato dall’associazione Omeoimprese relativo all’omeopatia.
Gli omeopatici sono medicinali a tutti gli effetti, sono classificati come tali sia dalla direttiva dell’Unione Europea, che dalla Legge italiana (D.lgs. 219/2006 che recepisce la Direttiva 2001/83/CE) e normalmente sono medicinali senza obbligo di prescrizione.
Sono medicinali prodotti da sostanze naturali di origine minerale/chimica, biologica, vegetale, animale. Nella maggior parte dei casi, tramite triturazione, macerazione in alcool, fermentazione in acqua, si estrae la tintura madre ricca di principi attivi, base del medicinale, che viene poi diluita e dinamizzata.
I medicinali antroposofici, ove siano descritti nella farmacopea ufficiale e preparati secondo il metodo omeopatico sono assimilabili, per quanto riguarda la registrazione e l’autorizzazione di immissione in commercio, ai medicinali omeopatici.
Si presentano in diverse forme farmaceutiche tra cui granuli, globuli, gocce, colliri, sciroppi, compresse, ecc.
I medicinali omeopatici sono di due tipologie:
1) unitari a nome comune, contraddistinti da un nome latino (per esempio arnica, belladonna, aconitum etc) disponibili in diverse diluizioni, possono essere utilizzati in differenti ambiti terapeutici;
2) composti contraddistinti da nome di fantasia, costituiti da una somma di medicinali a nome comune, che hanno un’azione sinergica.La scelta tra i medicinali omeopatici unitari e quelli composti è normalmente a discrezione del medico, delle sue competenze e delle sue scelte terapeutiche.
In Italia i medicinali omeopatici non sono rimborsati dal SSN; possono comunque essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi, presentando la tessera sanitaria al farmacista.
L’articolo completo in allegato.
Autore: Ufficio Legale FNOMCeO